Esecuzione del decreto ingiuntivo non opposto e poteri del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 684 del 03.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
È ammissibile il giudizio di ottemperanza per l’esecuzione del decreto ingiuntivo non opposto, a condizione che lo stesso sia stato dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 cod. proc. civ., secondo quanto previsto dall’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. Il giudice amministrativo, accertato il rituale esperimento dell’azione e il perdurante inadempimento dell’ente pubblico, ordina l’esecuzione del titolo entro un termine perentorio e nomina, per il caso di ulteriore inottemperanza, un commissario ad acta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm. Sono dovute le spese di registrazione del titolo esecutivo, in quanto funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, mentre non sono dovute le spese relative a strumenti esecutivi diversi. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. può essere negata quando risulti eccessivamente afflittiva in ragione delle difficoltà di adempimento dell’ente.

Il Fatto

Una società fornitrice di energia elettrica aveva ottenuto dal Tribunale di Patti un decreto ingiuntivo per il pagamento delle fatture relative alla fornitura in regime di salvaguardia, non saldate da un Comune. Il provvedimento monitorio non era stato opposto dall’ente locale e, su istanza della creditrice ai sensi dell’art. 647 cod. proc. civ., era stato dichiarato esecutivo con decreto del 2 febbraio 2024.

Nonostante la notificazione del titolo e di due successivi precetti, il Comune non aveva corrisposto alcuna somma. La società ha quindi proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Sicilia, chiedendo l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta, il rimborso delle spese di registrazione e la fissazione della penalità di mora. L’Amministrazione non si è costituita in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione del titolo azionato. Ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., il giudizio di ottemperanza è ammissibile per i decreti ingiuntivi non opposti o confermati in sede di opposizione, a condizione che siano stati dichiarati esecutivi ex art. 647 cod. proc. civ. Il Tribunale richiama sul punto un orientamento consolidato, citando il Cons. Giust. Amm. Reg. Sic. n. 327 del 2021 e alcune decisioni di merito recenti.

Nel caso concreto la ricorrente ha depositato il decreto ingiuntivo e il relativo decreto di esecutorietà, dimostrando il perfezionamento della fattispecie. Il Collegio verifica inoltre il rispetto dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm., quanto al termine decennale, e dell’art. 87, comma 3, cod. proc. amm., in ordine al termine di deposito del ricorso.

Quanto all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997, è documentata la notificazione del titolo e del decreto di esecutorietà all’ente intimato. Accertato il perdurante inadempimento, il Tribunale ordina al Comune di dare esecuzione al titolo nel termine di sessanta giorni, con nomina sin d’ora del commissario ad acta nella persona del segretario generale di un altro Comune per il caso di ulteriore inottemperanza.

Il Collegio accoglie anche la domanda di rimborso delle spese di registrazione del decreto ingiuntivo, pari a Euro 400,00, richiamando la giurisprudenza secondo cui tali spese sono dovute in quanto funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, a differenza di quelle di precetto, imputabili alla libera scelta del creditore. Viene invece respinta la richiesta di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., ritenuta eccessivamente afflittiva in relazione alle difficoltà di adempimento dell’ente, collegate a vincoli normativi e di bilancio e allo stato della finanza pubblica. Le spese di lite seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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