Cessazione dal servizio militare per superamento del comporto e computo antielusivo (TAR Sicilia n. 1503 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di cessazione dal servizio permanente per infermità del militare, il computo del periodo massimo di aspettativa — pari a 730 giorni nel quinquennio mobile ai sensi dell’art. 912 del d.lgs. n. 66/2010 — comprende tutto il periodo di aspettativa fruito nel quinquennio, a prescindere da una idoneità eventualmente e solo incidentalmente riacquisita. Il provvedimento di cessazione adottato ai sensi dell’art. 929 del d.lgs. n. 66/2010 non ha natura retroattiva: esso decorre dalla data di scadenza del periodo massimo di aspettativa, coincidente con il giorno in cui il limite è superato. La ratio antielusiva della norma impedisce che una temporanea idoneità consenta al dipendente di riavviare da zero il computo del periodo di comporto. La violazione del termine di conclusione del procedimento non incide sulla validità del provvedimento espresso, in ragione del principio di inesauribilità del potere amministrativo.
Il Fatto
Un militare della Marina Militare, già sottocapo di seconda classe assegnato al Corpo della Capitaneria di Porto, veniva dichiarato cessato dal servizio permanente per infermità con provvedimento del 27 febbraio 2024, notificato il 5 agosto 2024, con decorrenza dal 18 gennaio 2022. Il ricorrente impugnava il decreto davanti al TAR Sicilia, deducendo l’erroneo computo dei giorni di infermità, la mancata considerazione di una idoneità riacquisita il 31 agosto 2022, la violazione del termine di conclusione del procedimento, la mancata attivazione della procedura di transito nei ruoli civili e l’illogicità della decorrenza retroattiva della cessazione, avendo egli percepito lo stipendio fino all’agosto 2023.
La domanda cautelare era rigettata con ordinanza del 18 dicembre 2024. All’udienza pubblica del 19 marzo 2026 la causa era assunta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto il ricorso, muovendo dal computo del periodo massimo di comporto. Ai sensi dell’art. 912 del d.lgs. n. 66/2010, i 730 giorni nel quinquennio mobile si calcolano includendo tutto il periodo di aspettativa, a prescindere dall’idoneità eventualmente e incidentalmente riacquisita. L’art. 929, comma 1, lett. c), del medesimo decreto prevede la cessazione definitiva quando il militare sia giudicato non idoneo al servizio incondizionato dopo aver fruito del periodo massimo di aspettativa.
Sul piano concreto, l’amministrazione ha illustrato tutti i periodi di aspettativa succedutisi, dimostrando che al 20 gennaio 2022 il ricorrente aveva già raggiunto 731 giorni di aspettativa nel quinquennio, saliti a 919 giorni al 27 luglio 2022.
Da qui la reiezione del motivo sull’illogicità della decorrenza. La cessazione non è stata costituita retroattivamente: è stata dichiarata con decorrenza dal giorno in cui è stato superato di un giorno il limite massimo dei due anni di aspettativa, esattamente come previsto dal comma 2 dell’art. 929, per cui il provvedimento decorre dalla data di scadenza del periodo massimo di aspettativa. Il Collegio ha chiarito che è ben possibile che un militare inidoneo torni idoneo e poi nuovamente inidoneo: se a quest’ultima data risulti aver usufruito di due anni di aspettativa nel quinquennio mobile, deve cessare dal servizio. La ratio antielusiva impedisce che una sola temporanea idoneità azzeri il computo.
Quanto alla violazione del termine di conclusione del procedimento, il Collegio ha osservato che essa non incide sulla validità del provvedimento espresso intervenuto dopo la scadenza, per il principio di inesauribilità del potere amministrativo. Del ritardo si è peraltro avvantaggiato lo stesso ricorrente, che ha continuato a percepire lo stipendio.
Infine, il motivo relativo al transito nei ruoli civili è stato respinto per difetto di prova. La comunicazione con cui il ricorrente chiedeva il reimpiego non aveva data certa, proveniva da una mail ordinaria non univocamente riconducibile al ricorrente, era recapitata a un indirizzo non pec riferibile all’infermeria di Messina, non era siglata né firmata digitalmente ed era impressa oltre i 30 giorni dall’inidoneità. Le spese sono state liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
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