La decadenza dai certificati bianchi richiede la previa qualificazione delle violazioni come rilevanti, a pena di carenza di motivazione (TAR Lazio n. 14124 del 05.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il potere di decadenza dagli incentivi per i Titoli di Efficienza Energetica (TEE), esercitato dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) all’esito dei controlli di cui all’art. 12 del D.M. 11 gennaio 2017, presuppone che l’amministrazione abbia preventivamente qualificato le violazioni riscontrate come rilevanti ai sensi dell’art. 42, comma 3, d.lgs. n. 28/2011. Tale accertamento costituisce il “cuore” dell’attività di controllo e solo a valle di esso il provvedimento di decadenza assume natura di atto vincolato. L’omessa qualificazione delle criticità in termini di rilevanza determina il difetto di motivazione del provvedimento, non sanabile in sede processuale per il divieto di integrazione postuma della motivazione. La nuova formulazione dell’art. 42, comma 3, d.lgs. n. 28/2011, introdotta dall’art. 56, comma 7, d.l. n. 76/2020, non ha carattere retroattivo.
Il Fatto
Una società ESCO, operante nel settore dell’efficienza energetica, aveva presentato al GSE numerose richieste di verifica e certificazione (RVC) per accedere al meccanismo dei certificati bianchi, successivamente approvate con erogazione degli incentivi. Con nota del 6 giugno 2018, il GSE avviava un procedimento di controllo ai sensi dell’art. 12 del D.M. 11 gennaio 2017 concernente 810 RVC, imponendo la trasmissione di una mole ingente di documentazione in tempi ristretti. All’esito del procedimento, articolatosi in svariati sub-procedimenti, il GSE adottava un provvedimento di decadenza dal diritto all’ottenimento degli incentivi relativi a 101 progetti, intimando la restituzione di 8.362 TEE, ovvero del loro controvalore economico quantificato in euro 1.830.351,75.
La società ricorrente impugnava i provvedimenti dinanzi al TAR Lazio, articolando plurimi motivi di doglianza incentrati, tra l’altro, sulla natura sostanzialmente autotutela del potere esercitato, sul difetto di istruttoria e sulla carenza di motivazione in ordine alla rilevanza delle criticità contestate. Anche i successivi motivi aggiunti contestavano la quantificazione del controvalore dei titoli e la mancata applicazione della nuova formulazione dell’art. 42, comma 3, d.lgs. n. 28/2011.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, pur consapevole dell’esistenza di orientamenti non uniformi sul perimetro del potere di decadenza del GSE, ha accolto il ricorso valorizzando un profilo decisivo. L’art. 42, comma 3, d.lgs. n. 28/2011 subordina la decadenza dagli incentivi alla circostanza che le violazioni riscontrate nei controlli siano “rilevanti” ai fini dell’erogazione degli stessi. L’allegato al D.M. del 30 gennaio 2014 individua un elenco di violazioni rilevanti, ma l’amministrazione è comunque tenuta a ponderare la gravità della violazione, operando una valutazione che deve emergere dal provvedimento.
Nel caso di specie, il provvedimento impugnato si risolveva in un elenco di n. 46 “criticità”, privo di qualsivoglia motivazione sulle ragioni per cui le singole criticità potessero essere attratte nelle categorie di violazioni rilevanti. Lo stesso GSE ha ammesso di non aver nulla detto in ordine alla rilevanza delle violazioni, dimostrando una tecnica redazionale non uniforme rispetto ad altri procedimenti analoghi. La mancata qualificazione ha determinato lo spostamento della fase di accertamento della rilevanza dalla sede procedimentale a quella processuale, ritenuta dal Tribunale patologica.
Il Tribunale ha inoltre escluso che la carenza potesse essere sanata in sede giudiziale, richiamando il divieto di integrazione postuma della motivazione. La relazione depositata dal GSE in giudizio non ha chiarito le ragioni della rilevanza, soffermandosi su contestazioni di carattere formale in ordine all’inidoneità di alcuni documenti a comprovare, a distanza di anni, gli accordi di cessione dei TEE.
Quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti, il Collegio ha ribadito l’orientamento, pacifico in giurisprudenza, circa il carattere non retroattivo della nuova formulazione dell’art. 42, comma 3, d.lgs. n. 28/2011, introdotta dall’art. 56, comma 7, d.l. n. 76/2020, rigettando la relativa doglianza. Resta ferma la possibilità per il GSE di rideterminarsi, nel rispetto del vincolo conformativo discendente dalla pronuncia, nella consapevolezza della differenza tra decadenza e intervento in autotutela.
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Nota della Redazione
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