Occupazione illegittima: restituzione del fondo subordinata a riduzione in pristino (TAR Sicilia n. 646 del 02.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La scelta dell’amministrazione di restituire al proprietario il fondo illegittimamente occupato non la esonera dal risarcimento del danno per il periodo di occupazione illegittima, dovuto sia in caso di restituzione sia in caso di acquisizione. Tale obbligo non è sospeso dalla pendenza dell’appello avverso la sentenza che lo ha accertato e, una volta confermata in secondo grado, si consolida. La restituzione, inoltre, non può prescindere dalla previa riduzione in pristino e dalla valutazione circa la sua concreta realizzabilità, con la conseguenza che i provvedimenti che dispongono la riconsegna senza il ripristino sono illegittimi per difetto di istruttoria e di motivazione.

Il Fatto

Il Comune aveva occupato un fondo privato per realizzare un intervento di recupero idrogeologico, senza mai emanare il decreto di esproprio. Il proprietario, divenuto tale anche un ente societario intervenuto nel giudizio, aveva ottenuto dal TAR l’accertamento dell’illiceità dell’occupazione e la condanna dell’ente alla restituzione dei terreni previa riduzione in pristino, con risarcimento del danno, ovvero all’acquisizione mediante accordo bonario o procedura ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001.

Con deliberazione di Giunta e poi con determinazione dirigenziale il Comune ha optato per la restituzione, escludendo espressamente qualsiasi risarcimento. I ricorrenti hanno impugnato tali atti, contestando l’elusione del giudicato e il difetto di istruttoria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accerta anzitutto l’elusione della sentenza n. 1592/2023. Il Comune, escludendo il riconoscimento di alcunché a titolo risarcitorio, ha disatteso il dictum che imponeva il pagamento del danno da occupazione in entrambe le ipotesi di restituzione e di acquisizione. La mera proposizione dell’appello non consentiva di sottrarsi all’esecuzione, tanto più che la sentenza è stata confermata dal C.G.A.R.S. n. 880/2025, che ha ribadito la responsabilità dell’ente.

Il giudice d’appello ha confermato la quantificazione equitativa del danno nella misura del 5% annuo sul valore venale del bene, nei limiti della prescrizione quinquennale. I provvedimenti sono pertanto dichiarati inefficaci nella parte in cui negano il risarcimento.

Il Tribunale accoglie anche il secondo motivo. Dalla documentazione acquisita in esecuzione di altra sentenza emerge che i lavori hanno comportato una trasformazione permanente dei luoghi: recinzioni, gabbionate, palificate, canali di scolo e piantumazioni. È quindi smentito l’assunto comunale secondo cui i terreni si troverebbero nel medesimo stato dell’epoca dell’occupazione.

La riduzione in pristino è presupposto della restituzione e avrebbe richiesto una valutazione sulla sua realizzabilità, anche in ragione delle esigenze di messa in sicurezza. Di tale ponderazione non vi è traccia: l’ente ha anzi comunicato, pochi mesi dopo, la volontà di occupare nuovamente le stesse aree per un intervento di eliminazione del rischio residuo. La contraddittorietà conferma il difetto di istruttoria e di motivazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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