Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla Carta docente (TAR Sicilia n. 781 del 13.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo è competente a conoscere dell’ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario, sezione lavoro, che abbia riconosciuto il diritto del docente alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione prevista dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015. L’azione esecutiva è ammissibile quando sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo e sia comprovato il passaggio in giudicato della sentenza, condizione necessaria allorché il giudicato non provenga dal giudice amministrativo. Accertato l’inadempimento, il Collegio ordina all’Amministrazione di provvedere entro un termine perentorio e, per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, nomina sin d’ora il commissario ad acta.
Il Fatto
Una docente ha ottenuto dal Tribunale di Catania – Sezione Lavoro, con sentenza n. 4281/2024 del 24.09.2024, il riconoscimento del diritto a fruire della Carta elettronica per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione della carta e all’accredito di somme pari a €. 1.000,00 oltre accessori.
Notificata la sentenza, l’Amministrazione è rimasta inerte. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, notificato il 29.12.2025. Il Ministero non si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare due condizioni di ammissibilità dell’azione esecutiva. La prima attiene al termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996 e successive modifiche: la notifica della sentenza è avvenuta il 09.11.2024, quella del ricorso il 29.12.2025, oltre un anno dopo. Il termine risulta pertanto rispettato.
La seconda condizione è il passaggio in giudicato della sentenza azionata. Il Collegio osserva che tale verifica è necessaria ogni qual volta l’ottemperanza non riguardi una sentenza del giudice amministrativo. Il requisito è comprovato dall’attestazione di segreteria del 23.12.2025 e confortato dal richiamo a Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 28 dicembre 2011, n. 6905.
Nel merito, la pretesa della ricorrente trova fondamento nella sentenza del giudice del lavoro, rimasta ineseguita. Il Collegio accoglie quindi il ricorso e ordina al Ministero di attribuire la Carta elettronica, con accredito di €. 1.000,00 oltre accessori, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.
Per l’ipotesi di inottemperanza protrattasi oltre tale termine, il Tribunale nomina sin d’ora quale commissario ad acta il responsabile della competente Direzione Generale, con facoltà di delega a un funzionario di posizione apicale, perché assicuri l’esecuzione entro ulteriori 60 giorni. Le spese di lite seguono la soccombenza, sono liquidate in €. 500,00 oltre accessori e distratte in favore del difensore antistatario, ai sensi degli artt. 26, primo comma, c.p.a. e 93, primo comma, c.p.c.
Nota della Redazione
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