L’esclusione a gara conclusa è legittima per omesse dichiarazioni penali (TAR Lazio n. 9304 del 19.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È legittima l’esclusione di un operatore economico, ancorché non aggiudicatario, disposta dalla stazione appaltante dopo la conclusione della procedura di gara, quando emergano vicende penali non dichiarate e sia accertata l’omissione di informazioni dovute ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c) e c-bis), d.lgs. n. 50/2016. Il potere di esclusione non si neutralizza con l’aggiudicazione, potendo l’amministrazione, per ragioni di buon andamento, tutelare l’interesse pubblico alla selezione di un contraente affidabile. La rilevanza penale deve essere valutata con riguardo alla data dell’accertamento del fatto, quale la richiesta di rinvio a giudizio, e non alla sua commissione. L’obbligo dichiarativo è onnicomprensivo, non potendo l’operatore economico autonomamente selezionare i fatti da rappresentare, inclusi quelli coinvolgenti l’amministratore di fatto, la cui inaffidabilità si trasmette all’impresa per il principio del “contagio”.
Il Fatto
Una società, seconda classificata in una procedura aperta indetta da una ASL per l’affidamento di servizi di trasporto sanitario secondario, impugnava l’aggiudicazione disposta in favore del RTI concorrente, deducendo plurimi vizi. Nel corso del giudizio, la stazione appaltante, su segnalazione dell’aggiudicataria e all’esito di accertamenti, disponeva l’esclusione della società ricorrente per avere omesso, in sede di gara, la dichiarazione di rilevanti vicende penali riguardanti l’amministratore di diritto e gli amministratori di fatto, tra cui una richiesta di rinvio a giudizio per turbata libertà degli incanti e falsità ideologica.
Avverso tale esclusione, la società proponeva motivi aggiunti, contestando la legittimità del provvedimento sia sotto il profilo temporale – essendo la gara già conclusa – sia nel merito. Con successivi atti impugnava anche il diniego di accesso opposto dalla ASL e il verbale di sopralluogo svolto presso l’aggiudicataria.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha scrutinato prioritariamente il primo ricorso per motivi aggiunti, volto a contestare l’esclusione, ritenendolo logicamente pregiudiziale rispetto all’impugnativa dell’aggiudicazione.
Il Collegio ha ritenuto infondato il motivo con cui si sosteneva l’illegittimità dell’esclusione a gara conclusa. Ha precisato che nessuna disposizione impedisce alla stazione appaltante di escludere un concorrente, ancorché non aggiudicatario, all’esito della procedura. L’esclusione risulta anzi doverosa per garantire l’interesse pubblico al buon andamento e alla trasparenza della selezione, impedendo che l’operatore economico possa confidare nella neutralizzazione del potere di esclusione una volta terminata la gara. Nel caso di specie, l’emersione delle vicende penali era stata determinata dalla condotta reticente della società, che aveva omesso informazioni obbligatorie.
Il TAR ha, inoltre, ritenuto legittima la valutazione della stazione appaltante in ordine alla rilevanza dei fatti penali e all’inadeguatezza delle misure di self-cleaning. Ha rammentato che il termine triennale di rilevanza decorre dalla data dell’accertamento del fatto, e non dalla sua commissione, e che l’obbligo dichiarativo non può essere filtrato da valutazioni discrezionali dell’operatore economico circa la rilevanza dei precedenti.
Quanto alla posizione degli amministratori di fatto, il Collegio ha richiamato la giurisprudenza, anche del Consiglio di Stato, secondo cui la loro inaffidabilità si trasmette alla società in virtù del principio del “contagio”. Ha ricondotto la fattispecie all’art. 94, comma 5, lett. h), d.lgs. n. 36/2023, che recepisce nell’ordinamento interno l’art. 57 della Direttiva UE 2014/24, basandosi su una nozione sostanziale di potere direttivo. Il TAR ha, conseguentemente, disatteso le richieste di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia e di questione di legittimità costituzionale, ritenendo la disciplina nazionale conforme al diritto europeo e alla legge delega.
La legittimità dell’esclusione ha reso improcedibile il ricorso introduttivo e il terzo ricorso per motivi aggiunti per sopravvenuto difetto di interesse. Il secondo ricorso per motivi aggiunti, relativo all’accesso, è stato definito con l’ordinanza che ne aveva disposto l’accoglimento.
Nota della Redazione
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