Giudizio di ottemperanza a titoli del giudice del lavoro e poteri del (TAR Piemonte n. 1673 del 17.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il titolo esecutivo costituito da sentenza del giudice ordinario passata in giudicato ha valore ed efficacia di giudicato, con la conseguenza che l’accertamento del credito in esso contenuto non può essere rimesso in discussione. Il giudizio di ottemperanza non ha però contenuto costitutivo del diritto di credito, ma solo la funzione di consentirne il soddisfacimento: ne deriva che l’entità delle somme calcolata dal creditore non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione, dovendosi verificarne l’esatta misura e decorrenza secondo i parametri del titolo e della legge. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, il ricorso per ottemperanza è ammissibile e l’Amministrazione inottemperante va condannata all’esecuzione nei termini assegnati, con nomina del commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.

Il Fatto

Il giudice del lavoro aveva condannato il Ministero resistente a corrispondere, in favore del difensore distrattario delle parti ricorrenti, la somma complessiva di euro 2.542,10 a titolo di compensi professionali. Le sentenze erano passate in giudicato ed erano state ritualmente notificate, ma l’Amministrazione non aveva soddisfatto la pretesa.

Il creditore ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di conformarsi ai giudicati limitatamente alle spese liquidate, la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza e la condanna dell’intimato alle spese del giudizio.

La Motivazione della Corte

Il TAR Piemonte muove dall’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., che attribuisce al giudice amministrativo la cognizione dei ricorsi volti a ottenere l’ottemperanza ai giudicati del giudice ordinario. La pretesa fatta valere è sorretta da idonea documentazione, non è stata adeguatamente contrastata dall’ente debitore e si fonda su un titolo che, nel giudizio di ottemperanza, ha valore ed efficacia di giudicato.

Il Collegio precisa però che il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto. La sua funzione è soltanto quella di consentire il soddisfacimento di tale diritto, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Ne segue che l’entità delle somme calcolata dal creditore non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione: il capitale residuo e gli interessi andranno verificati nella loro esatta misura e decorrenza secondo i parametri del titolo e della legge.

Il Tribunale rileva poi che è decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997: le Amministrazioni dello Stato dispongono, dalla notificazione del titolo esecutivo, di tale intervallo per eseguire i provvedimenti giurisdizionali di condanna al pagamento di somme di danaro, prima che possa essere avviata l’azione per il recupero coattivo.

Il ricorso va dunque accolto, con dichiarazione di inottemperanza e assegnazione all’ente resistente di un termine di novanta giorni, decorrente dalla comunicazione o notificazione della decisione, per il pagamento delle somme indicate nel titolo, degli accessori di legge maturati e degli interessi legali maturati dopo la presentazione del ricorso, fermo restando che i conteggi prodotti dal creditore non sono vincolanti se non nei limiti degli artt. 1282 e ss. cod. civ.

Per il caso di inutile decorso del termine, è sin d’ora nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza e provvederà entro i successivi sessanta giorni, determinando definitivamente l’importo dovuto e adottando gli atti necessari all’adempimento. L’attività rientra nei compiti istituzionali del commissario, sicché non è dovuto alcun compenso. Quanto alle spese, l’Amministrazione è condannata alla rifusione, liquidata secondo la Tabella n. 21 dell’Allegato 1 al D.M. n. 55/2014. Il Collegio manda infine alla Segreteria la trasmissione dei fascicoli alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio per gli accertamenti di competenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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