Carta docente: astreinte esclusa per crisi di finanza pubblica (TAR Veneto n. 290 del 04.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro che accerta il diritto del docente non di ruolo alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di dare esatta esecuzione al titolo e nomina il commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. va però respinta quando la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico integrino le “altre ragioni ostative” che l’Adunanza Plenaria n. 15 del 2014 ha aggiunto al limite della manifesta iniquità previsto dal codice di rito civile. L’istituto non è astrattamente inammissibile verso il debitore pubblico, ma la sua applicazione è subordinata a una valutazione concreta delle condizioni dell’Amministrazione.
Il Fatto
La parte ricorrente ha agito in ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., per conseguire l’attuazione della sentenza con cui il Giudice del Lavoro del Tribunale di Treviso ha accertato il suo diritto all’assegnazione della Carta elettronica del docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici di servizio a tempo determinato, con condanna del Ministero al pagamento di complessivi € 2.000,00.
La sentenza è stata notificata presso il domicilio digitale dell’Amministrazione ed è passata in giudicato. Il Ministero, pur regolarmente intimato, non si è costituito e non ha dato esecuzione al capo condannatorio relativo al rilascio della Carta. La ricorrente ha quindi chiesto l’attivazione del dispositivo con accredito della somma, la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’Amministrazione alla penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti dell’azione: la pronuncia ottemperanda è notificata ai sensi dell’art. 479 cod. proc. civ., come novellato dall’art. 3, comma 34, lett. e), d.lgs. n. 149/2022, che ha reso le copie attestate conformi titolo esecutivo senza necessità di formula esecutiva; è decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996; il passaggio in giudicato risulta dal certificato ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ.
Accertata l’inerzia dell’Amministrazione, il Tribunale ha dichiarato l’obbligo di esatta ed integrale esecuzione del titolo entro 60 giorni e, per l’effetto, di attivare la Carta elettronica e versarvi l’importo oggetto della condanna, con esclusione di ulteriori accessori, non equiparabili a voci retributive.
È stato nominato sin d’ora, per il caso di perdurante inerzia, il Commissario ad acta nella persona del Direttore generale della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente. Il commissario dovrà curare l’allocazione in bilancio, l’impegno, la liquidazione, l’ordine e il pagamento, restando escluso che l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa possano costituire legittimo impedimento. Non è previsto alcun compenso, trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura debitrice.
È stata invece respinta la domanda di astreinte. Il Collegio richiama la Ad. Plen. n. 15 del 2014, secondo cui l’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., in ragione della specialità favorevole del debitore pubblico, aggiunge al limite della manifesta iniquità quello autonomo delle “altre ragioni ostative”. La crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico giustificano, in concreto, la mancata condanna.
Il Tribunale valorizza inoltre la complessità del procedimento di attivazione della Carta, che coinvolge più soggetti, tra cui gli Uffici territoriali e le società indicate nel d.P.C.M. 28 novembre 2016, con l’ultima fase affidata a strutture centralizzate operanti sull’intero territorio nazionale. Il ritardo è ricondotto alla mole eccezionale del contenzioso seriale sul dispositivo digitale. Le spese seguono la soccombenza, con liquidazione in € 800,00 e clausola di distrazione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.