Rinnovo permesso di soggiorno per studio limite rinnovi studente lavoratore (TAR Piemonte n. 364 del 20.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accesso degli stranieri all’università, l’art. 46, comma 4, del d.P.R. n. 394/1999 pone un limite massimo di rinnovi del permesso di soggiorno per motivi di studio, fissato in tre anni oltre la durata del corso. La previsione ha carattere vincolante e non lascia margini di apprezzamento discrezionale all’Amministrazione, che non può concedere ulteriori rinnovi una volta esaurito il periodo massimo. Il limite opera a prescindere da eventuali cause di forza maggiore documentate, che valgono solo a ridurre il numero di verifiche di profitto richieste, non a estendere il tetto dei rinnovi. La condizione di studente lavoratore non integra ipotesi derogatoria al periodo massimo.

Il Fatto

Il ricorrente, straniero entrato in Italia nel 2009 con un permesso di soggiorno per motivi di studio, si è iscritto al Politecnico di Torino a un corso di laurea triennale in Ingegneria meccanica. Nel corso degli anni ha superato diciassette esami, sostenendo di essere stato costretto a lavorare per proseguire gli studi e mantenere la famiglia nel Paese di origine.

Con ricorso notificato e depositato il 28 dicembre 2022, il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Questore della Provincia di Torino che aveva respinto la sua istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio, chiedendone l’annullamento. L’istanza cautelare è stata respinta all’esito dell’udienza camerale del 25 gennaio 2023; la causa è stata poi trattenuta in decisione all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 3 febbraio 2026.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 46, comma 4, del d.P.R. n. 394/1999, che disciplina il rinnovo dei visti e dei permessi di soggiorno per motivi di studio. La norma richiede il superamento di almeno due verifiche di profitto negli anni successivi al primo e ammette, per gravi motivi di salute o di forza maggiore debitamente documentati, il rinnovo anche con una sola verifica. Resta fermo il numero complessivo di rinnovi e il limite per cui i permessi non possono essere rilasciati per più di tre anni oltre la durata del corso.

La disposizione, richiamando la propria giurisprudenza, viene qualificata dal TAR come previsione di carattere assolutamente vincolante. Quando la durata del corso di studi si protrae oltre il termine indicato, essa non lascia margini di apprezzamento discrezionale all’Amministrazione. La ratio è garantire il diritto allo studio allo straniero che dimostri di essere operoso, evitando la dilatazione temporale degli studi finalizzata a prolungare meramente la permanenza nel territorio italiano.

Applicando tale principio, il Collegio rileva che il ricorrente è stato iscritto per tredici anni al corso di laurea triennale. Ha dunque già usufruito del periodo massimo di rinnovi, che opera a prescindere da eventuali cause di forza maggiore documentate. Il superamento dei limiti temporali non è quindi neutralizzabile dalle ragioni soggettive addotte dal ricorrente.

Un secondo e autonomo rilievo rafforza la conclusione. Dal 1° ottobre 2022 il ricorrente è decaduto dal corso di studi, sicché è venuto meno il presupposto stesso per il rilascio del titolo di soggiorno, come già evidenziato in sede cautelare.

Il Collegio affronta infine l’argomento dell’eccesso di potere per asserita istruttoria superficiale. Anche ammettendo che la disposizione consentisse di derogare al periodo massimo per gravi e comprovati motivi, osserva il TAR, lo status di studente lavoratore non sarebbe comunque sussumibile nel novero delle ipotesi derogatorie. Il ricorso è pertanto respinto; le spese di lite sono integralmente compensate in ragione delle peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *