Accesso agli atti scolastici e ricorso con termine dimezzato a quindici giorni (TAR Sicilia n. 592 del 27.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi in materia di accesso agli atti amministrativi, la dimidiazione dei termini processuali disposta dall’art. 87, comma 3, cod. proc. amm. opera anche sul termine di deposito del ricorso, che resta fissato in quindici giorni dal perfezionamento della notificazione, per effetto del combinato disposto con l’art. 45, comma 1, cod. proc. amm. Il ricorso depositato oltre tale termine è irricevibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. a), cod. proc. amm. La peculiarità delle questioni trattate può giustificare l’integrale compensazione delle spese.
Il Fatto
I genitori di un minore, iscritto per l’anno scolastico 2025/2026 alla classe di una scuola secondaria di primo grado, avevano chiesto l’inserimento del figlio in una determinata sezione insieme ai compagni provenienti dalla scuola di provenienza. Il Dirigente Scolastico aveva respinto la richiesta con comunicazione del 3 settembre 2025.
Con istanza dell’11 settembre 2025 i genitori hanno domandato l’accesso documentale agli atti. L’Amministrazione scolastica non ha fornito alcun riscontro, formandosi il silenzio-rigetto. I ricorrenti hanno quindi impugnato il diniego davanti al giudice amministrativo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., possibili profili di irricevibilità del ricorso per tardività del deposito, e ha trattenuto la causa in decisione.
Il percorso argomentativo muove dall’art. 87, comma 3, cod. proc. amm., che dimezza tutti i termini processuali nei giudizi di cui al comma 2, esclusa l’ipotesi della lettera a) e fatta salva l’eccezione dell’art. 116, comma 1. Tra i giudizi richiamati rientrano, alla lettera c), quelli in materia di accesso.
L’art. 45, comma 1, cod. proc. amm. fissa in trenta giorni il termine perentorio per il deposito del ricorso. La giurisprudenza amministrativa, richiamata dal Collegio, è costante nel ritenere che la dimidiazione concerna anche tale termine, riducendolo a quindici giorni dall’avvenuta notifica. Nel caso esaminato il ricorso risulta notificato il 10 novembre 2025 e depositato il 10 dicembre 2025, dunque largamente oltre il termine dimezzato.
Il Collegio ha pertanto dichiarato il ricorso irricevibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. a), cod. proc. amm., senza esaminare nel merito i motivi di gravame. Nelle peculiarità delle questioni trattate, in applicazione degli artt. 26, comma 1, cod. proc. amm. e 92, comma 2, cod. proc. pen., ha ravvisato eccezionali ragioni per la compensazione integrale delle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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