Esclusione del raggruppamento per qualificazione SOA parametrata all’intero lotto (Cons. Stato n. 6688 del 28.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di appalto di lavori, ai fini del possesso del requisito di qualificazione SOA richiesto per la partecipazione alla gara, la classifica va parametrata all’importo complessivo posto a base di lotto ove il disciplinare preveda che la stazione appaltante possa affidare a un unico aggiudicatario contratti attuativi fino al 100% dell’importo medesimo. La mancanza del requisito di qualificazione in capo alla singola impresa associata, in misura corrispondente alla quota di lavori cui essa si è impegnata, è causa di esclusione dell’intero raggruppamento anche quando lo scostamento sia minimo. Non è invocabile il soccorso istruttorio per sanare un asserito errore materiale nell’indicazione della quota, né trova applicazione l’art. 97 del d.lgs. n. 36 del 2023 ove non risulti che la mancanza del requisito sia stata comunicata alla stazione appaltante in sede di offerta e che il componente privo del requisito sia stato estromesso o sostituito.
Il Fatto
Una società, mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese, partecipa a una procedura aperta indetta dalla concessionaria autostradale per l’affidamento di lavori di ammodernamento tecnologico della rete, lotto C1, di importo pari a 20.800.000,00 euro. La stazione appaltante esclude il raggruppamento rilevando che una delle mandanti è iscritta nella categoria prevalente OG10 per una classifica che, con l’incremento di un quinto, consente lavori fino a 6.198.000,00 euro, mentre la quota che la stessa si è impegnata a eseguire ammonta a 6.198.400,00 euro.
Il TAR Lazio respinge il ricorso con cui la società aveva impugnato l’esclusione, gli atti di gara e l’aggiudicazione a terzi. La società propone appello, contestando l’individuazione del parametro di calcolo del requisito e la mancata attivazione del soccorso istruttorio. Resiste la stazione appaltante e un’altra concorrente; il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti eccepisce il difetto di legittimazione passiva.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato affronta anzitutto l’eccezione di rito del Ministero, dichiarandola improcedibile: la sentenza di primo grado aveva già accertato il difetto di legittimazione passiva e il relativo capo non è stato impugnato, essendo passato in giudicato. Il Collegio può così prescindere dall’eccepita inammissibilità della censura sul criterio di determinazione del requisito, per la mancata impugnazione tempestiva della clausola del disciplinare, stante l’infondatezza nel merito dell’appello.
Nel merito, l’appellante sostiene che l’importo di riferimento non sia il 100% del lotto, ma il 60% o il 40% dello stesso, secondo il meccanismo dei lotti multi-operatore delineato dal disciplinare. La tesi è respinta. Il disciplinare contiene una regola di chiusura in forza della quale, nel caso di unico aggiudicatario, la stazione appaltante può affidare contratti attuativi fino all’intero importo a base di gara. Proprio per poter definire la procedura anche in tale ipotesi, i concorrenti devono dimostrare il possesso dell’attestazione SOA per una classifica pari all’importo complessivo del lotto.
Quanto all’art. 97 del d.lgs. n. 36 del 2023, la Corte ne esclude l’applicabilità: la norma richiede che la mancanza del requisito di qualificazione sia comunicata alla stazione appaltante in sede di presentazione dell’offerta e che il raggruppamento provveda all’estromissione o sostituzione del soggetto privo del requisito. Nessuna di tali condizioni risulta adempiuta.
Il secondo motivo è parimenti infondato. Il preteso errore materiale, asseritamente cagionato dal foglio di calcolo utilizzato per l’offerta, è irrilevante: la mandante possiede una qualificazione che le consente lavori fino a 6.198.000,00 euro, ma si è impegnata a eseguirne per 6.198.400,00 euro, importo superiore alla classificazione posseduta. Tale scostamento giustifica l’esclusione disposta dalla stazione appaltante, restando fermo il principio che la carenza del requisito in capo alla singola associata travolge l’intero raggruppamento anche quando la differenza è minima.
Infine, la Corte conferma l’improcedibilità del terzo motivo di ricorso: il provvedimento di esclusione si fonda su diverse e autonome ragioni, sicché l’eventuale accoglimento della censura non condurrebbe all’annullamento dell’atto. L’appello è quindi rigettato, con condanna dell’appellante alle spese in favore delle parti appellate e compensazione nei confronti del Ministero.
Nota della Redazione
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