Carta docente e ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Sicilia n. 600 del 27.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto una sentenza del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996 decorre dalla notificazione del titolo esecutivo e deve essere integralmente decorso prima della proposizione del ricorso. Il ricorso è ammissibile solo se il titolo da eseguire sia divenuto definitivo, requisito che non è richiesto per le sentenze del giudice amministrativo. Accertata la perdurante inerzia dell’Amministrazione, il giudice amministrativo accoglie il ricorso, ordina l’adempimento entro un termine e nomina sin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza.

Il Fatto

Con una sentenza del giudice del lavoro, notificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito in copia conforme ai fini dell’esecuzione, era stato riconosciuto alla ricorrente il diritto a beneficiare della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 per quattro anni scolastici, con condanna dell’Amministrazione all’accredito della somma di euro 2.000,00 e al pagamento di euro 824,34 a titolo di Retribuzione Professionale Docenti.

Decorso inutilmente il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo, la ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza al giudicato formatosi su quella sentenza. L’Amministrazione non si è costituita in giudizio.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, il Collegio verifica il rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, avvenuta in data 10 giugno 2025: poiché la notifica del ricorso è intervenuta il 16 dicembre 2025, dopo 189 giorni, la condizione di procedibilità risulta soddisfatta.

Il giudice accerta altresì il passaggio in giudicato della sentenza della cui ottemperanza si tratta. Il requisito è richiesto ogni qualvolta non si tratti di ottemperanza a sentenze del giudice amministrativo, secondo il principio affermato da Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 28 dicembre 2011, n. 6905. Il giudicato è comprovato dall’attestazione di segreteria prodotta in atti.

Nel merito, la pretesa della ricorrente trova fondamento nella sentenza richiamata, rimasta ineseguita. Il Collegio accoglie pertanto il ricorso e ordina al Ministero di emettere la Carta Docente con l’accredito della somma dovuta e di corrispondere la Retribuzione Professionale Docenti, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria, il tutto entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.

Per l’ipotesi di inottemperanza protrattasi oltre tale termine, il Tribunale nomina sin d’ora quale commissario ad acta il responsabile della competente Direzione Generale del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario di posizione apicale, affinché assicuri l’esecuzione entro ulteriori sessanta giorni dal vano scadere del primo termine.

Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate con distrazione in favore dei difensori della parte ricorrente, ai sensi degli artt. 26, primo comma, c.p.a. e 93, primo comma, c.p.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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