Procura alle liti generica: inammissibile il ricorso per ottemperanza (TAR Lombardia n. 3289 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per ottemperanza proposto con procura alle liti rilasciata su foglio separato analogico rispetto al ricorso nativo digitale, priva dell’indicazione dell’autorità giudiziaria adita e degli estremi del provvedimento da eseguire, poiché non risulta integrata la specialità richiesta dall’art. 40, comma 1, lett. g), cod. proc. amm. La procura non può ritenersi “apposta in calce” all’atto, ai sensi dell’art. 8, comma 3, delle Regole tecniche-operative del processo amministrativo telematico, quando la delega non rechi in sé elementi esaustivi circa il proprio oggetto, non essendo garantita la consapevolezza del conferente. Il vizio non è sanabile ai sensi dell’art. 182, secondo comma, cod. proc. civ., né è ammissibile la rimessione in termini per errore scusabile, dovendosi escludere la sussistenza di obiettiva incertezza successivamente alla pronuncia dell’Adunanza plenaria n. 11 del 2 ottobre 2025.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Milano la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrisponderle la somma di euro 2.000,00 mediante l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2023/2024. Il Ministero non aveva dato esecuzione al giudicato e la creditrice proponeva ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo l’ordine di conformazione, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle penalità di mora. L’Amministrazione si costituiva per resistere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato d’ufficio, in sede di camera di consiglio, l’eccezione di inammissibilità del ricorso per genericità della procura alle liti. La delega era stata rilasciata su documento analogico separato, con sottoscrizione autografa, e la copia informatica era stata notificata in allegato alla PEC contenente il ricorso. La procura non indicava né il tribunale amministrativo adito né gli estremi del provvedimento del giudice ordinario di cui si chiedeva l’esecuzione, limitandosi a fare riferimento al “presente giudizio per il riconoscimento del diritto alla Carta docenti”.
La Sezione ha aderito al proprio recente orientamento secondo cui la procura, rilasciata per un giudizio di ottemperanza, deve necessariamente indicare l’oggetto del ricorso, le parti contendenti e l’autorità davanti alla quale il ricorso è proposto. La specialità della procura non può dirsi assorbita dal contesto documentale unitario quando la delega è redatta su foglio separato e non congiunto materialmente al ricorso, difettando la prova che il conferente avesse contezza del contenuto dell’atto per cui il potere rappresentativo era concesso.
La Corte ha escluso l’applicabilità dell’eccezione della procura apposta “in calce”, di cui all’art. 8, comma 3, delle Regole tecniche-operative del processo amministrativo telematico, poiché tale disposizione non fa venir meno l’esigenza che la procura separata rechi elementi esaustivi sul proprio oggetto. Inoltre, il deposito telematico della copia digitalizzata non dimostra l’anteriorità del rilascio della delega rispetto alla redazione del ricorso, requisito richiesto dall’Adunanza plenaria n. 11 del 2025.
Quanto alla sanabilità, il Collegio ha richiamato il prevalente indirizzo giurisprudenziale che qualifica la procura speciale come requisito di ammissibilità del ricorso, la cui sussistenza va verificata al momento della proposizione, con conseguente esclusione del potere di rinnovazione. L’errore scusabile non è stato ritenuto concedibile, poiché la pronuncia dell’Adunanza plenaria non ha innovato il quadro normativo, ma ha confermato uno degli indirizzi già esistenti al quale la parte avrebbe potuto aderire.
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Nota della Redazione
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