Competenza TAR Lazio per impugnazione atto presupposto di autorità centrale (TAR Sicilia n. 487 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 13, comma 4-bis, cod. proc. amm., la competenza territoriale relativa al provvedimento da cui deriva l’interesse a ricorrere attrae a sé anche quella relativa agli atti presupposti, salvo che si tratti di atti normativi o generali. Quando insieme ad atti di autorità locale, con effetti limitati alla circoscrizione del tribunale adito, sia impugnato un atto di autorità centrale con efficacia estesa all’intero territorio nazionale, il ricorso è devoluto alla competenza del TAR Lazio, sede di Roma. È irrilevante, a tal fine, che l’impugnazione dell’atto centrale sia proposta in via subordinata, eventuale o cautelativa, poiché la questione attiene al merito e lo spostamento di competenza si produce per il solo fatto della manifestata volontà di impugnare l’atto stesso. La pronuncia che dichiara l’incompetenza all’esito del giudizio di merito assume la forma della sentenza.
Il Fatto
Il ricorrente ha presentato, in nome e per conto di un condominio, due istanze di contributo per il miglioramento sismico e il rafforzamento locale di un edificio condominiale, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. c), dell’O.C.D.P.C. n. 344/2016. Il progetto è stato inserito nella graduatoria regionale e, in un secondo momento, dichiarato finanziabile per un importo complessivo di euro 952.000,00.
Dopo una vicenda amministrativa articolata, culminata nell’annullamento giurisdizionale di un precedente provvedimento di esclusione e nella regressione del procedimento, l’amministrazione regionale e quella comunale non hanno dato corso all’erogazione del contributo. La parte ricorrente ha quindi impugnato gli atti di scorrimento della graduatoria e, con motivi aggiunti, i successivi provvedimenti di diniego, impugnando ove occorra anche l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 344 del 9 maggio 2016, negli articoli 9, 11 e nell’allegato 5.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., ha preliminarmente rilevato il possibile difetto di competenza territoriale, essendo stata impugnata anche l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri. La questione è stata sottoposta alle parti presenti e la causa è stata trattenuta in decisione.
Il Collegio richiama l’art. 15, comma 1, cod. proc. amm., secondo cui il difetto di competenza è rilevato d’ufficio finché la causa non è decisa in primo grado, e osserva che la parte ricorrente ha impugnato, sia pure in via cautelativa, gli articoli 9 e 11 e l’allegato 5 dell’ordinanza n. 344/2016, nell’ipotesi in cui tali disposizioni escludano il finanziamento del rafforzamento locale degli edifici con più di quattro piani fuori terra.
Secondo l’art. 13, comma 4-bis, cod. proc. amm., la competenza relativa al provvedimento da cui deriva l’interesse a ricorrere attrae a sé quella sugli atti presupposti, tranne che si tratti di atti normativi o generali. Per costante giurisprudenza, quando insieme ad atti di autorità locale con effetti limitati alla circoscrizione del tribunale adito sia impugnato un atto di autorità centrale con efficacia estesa all’intero territorio nazionale, il ricorso resta attratto alla competenza del TAR Lazio, sede di Roma. In tal senso il Collegio richiama, tra le altre, Cons. Stato, sez. VII, n. 2051 del 2023, TAR Sicilia, Catania, sez. IV, n. 3260 del 2024 e TAR Lazio, Roma, sez. I bis, n. 1113 del 2026.
Il Collegio precisa che è irrilevante la maggiore o minore importanza che l’impugnazione dell’atto dell’autorità centrale assume nell’economia del ricorso, poiché la questione riguarda il merito. Parimenti irrilevante è la circostanza che l’impugnativa sia proposta a titolo subordinato, eventuale o cautelativo, poiché essa determina comunque una situazione di inscindibilità processuale. Lo spostamento della competenza si verifica, dunque, per il solo fatto che il ricorrente abbia manifestato la volontà di impugnare un atto di autorità centrale con efficacia non limitata territorialmente.
Sulla forma della decisione, il Collegio ribadisce il costante indirizzo secondo cui, quando l’incompetenza territoriale è dichiarata all’esito del giudizio di merito, la pronuncia deve essere adottata con sentenza, restando ferma la facoltà di riassunzione innanzi al giudice dichiarato competente, in analogia a quanto previsto dall’art. 15, comma 4, cod. proc. amm.. Le spese di lite sono integralmente compensate.
Nota della Redazione
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