Inammissibile l’ottemperanza per sentenza autoesecutiva su interessi oppositivi (TAR Sicilia n. 490 del 16.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Non è esperibile il ricorso per l’ottemperanza avverso una sentenza autoesecutiva resa su interessi oppositivi, i cui effetti ordinatori si producono per sola virtù della statuizione demolitoria e soddisfano integralmente la pretesa azionata. In tale ipotesi l’effetto conformativo coincide con l’effetto ripristinatorio e si risolve nel mero divieto di riedizione degli atti annullati, senza che residui in capo all’Amministrazione alcuna ulteriore attività materiale o giuridica. La declaratoria di inammissibilità consegue all’assenza di un obbligo esecutivo autonomo e attuale, distinto dal giudicato caducatorio.

Il Fatto

La ricorrente, proprietaria di un’azienda agricola, aveva impugnato gli atti del procedimento conclusosi con la dichiarazione di efficacia ed esecutività del piano regolatore generale comunale, adottato ai sensi dell’art. 54, comma 3, legge reg. Sic. n. 19 del 2020. Il TAR, con sentenza del 3 maggio 2024, n. 1632, aveva accolto il motivo relativo all’erronea declaratoria di tardività delle osservazioni, annullando la delibera consiliare di presa d’atto dell’efficacia del PRG per quanto di interesse della parte.

Non avendo ottenuto dall’Amministrazione comunale l’esame dell’osservazione non valutata, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di provvedere, la nomina di un commissario ad acta e la liquidazione di un’astreinte. Il Collegio ha prospettato in camera di consiglio la possibile inammissibilità per la natura autoesecutiva della sentenza.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha anzitutto qualificato l’interesse sotteso al giudizio definito dalla sentenza del 2024 come di tipo oppositivo e non pretensivo. La ricorrente aveva dedotto di essere proprietaria di un’azienda agricola su cui il PRG aveva previsto la realizzazione di una nuova strada, ritenuta illegittima, e aveva impugnato la delibera dichiarativa dell’efficacia del piano. Ne deriva che il soddisfacimento della posizione soggettiva è conseguito per effetto della sola pronuncia caducatoria.

Il Collegio richiama il consolidato orientamento amministrativo secondo cui non è esperibile l’ottemperanza avverso una sentenza autoesecutiva su interessi oppositivi, citando T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 12 settembre 2023, n. 5060, T.A.R. Lazio, Roma, sez. II quater, 30 marzo 2023, n. 5459 e T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 15 aprile 2020, n. 632. In questi casi l’effetto conformativo coincide con il contenuto dell’effetto ripristinatorio e si traduce nel solo divieto di riedizione degli atti inficiati dai vizi accertati.

Il Tribunale verifica che la sentenza del 2024 non contiene, nemmeno implicitamente, ulteriori statuizioni volte a imporre all’Amministrazione il compimento di una consequenziale attività, secondo il richiamato criterio di T.A.R. Puglia, Lecce, sez. III, 20 gennaio 2026, n. 2135. Il Comune, quindi, non è stato obbligato a riesercitare il potere amministrativo; su di esso grava esclusivamente il divieto di riedizione degli atti annullati.

Il Collegio aggiunge che la realizzazione della nuova strada appare rebus sic stantibus preclusa proprio per effetto dell’annullamento, in parte qua, della delibera consiliare. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con compensazione integrale delle spese di lite in ragione della limitata attività difensiva delle Amministrazioni regionali resistenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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