Silenzio assenso sul condono edilizio e inconfigurabilità giuridica dell’istanza (TAR Lazio n. 14798 del 11.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il silenzio assenso sulla domanda di condono edilizio non si perfeziona per il mero decorso del termine procedimentale quando l’istanza sia ab origine estranea al modello normativo tipico. Occorre distinguere il difetto dei requisiti di validità della domanda, che di regola non impedisce la formazione del titolo tacito, dalla inconfigurabilità giuridica dell’istanza, che si configura quando la domanda, pur materialmente completa, non è sussumibile nella fattispecie astratta per erronea qualificazione dell’intervento o perché riferita a situazione esclusa dalla disciplina invocata. In tale ipotesi difetta il presupposto del meccanismo semplificatorio e il potere amministrativo non si consuma, restando integro il potere-dovere di definire il procedimento con provvedimento espresso.
Il Fatto
La società ricorrente ha presentato in data 9 dicembre 2004 una domanda di condono edilizio per un soppalco realizzato all’interno di un immobile a destinazione commerciale, invocando la legge n. 326/2003 e la l.r. Lazio n. 12/2004. L’istanza qualificava l’opera come abuso riconducibile alla tipologia n. 1 dell’allegato 1 della legge statale, indicando una consistenza dimensionale del soppalco rispetto al locale interessato.
Con determinazione dirigenziale del 20 marzo 2025 Roma Capitale ha respinto la richiesta di sanatoria, rilevando il superamento dei limiti dimensionali previsti dalla normativa regionale e l’insussistenza dei presupposti per la formazione del silenzio assenso. La società ha impugnato tale provvedimento, unitamente agli atti presupposti, chiedendo l’accertamento del titolo tacito formatosi per decorso del termine e, in via subordinata, l’annullamento del diniego per difetto di autotutela, vizi istruttori e violazione del contraddittorio procedimentale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di difetto di legittimazione passiva della società in house, avendo questa svolto l’intera attività istruttoria e assunto le determinazioni conclusive oggetto di impugnazione. Nel merito, il ricorso è infondato.
Sul primo motivo, il Tribunale richiama il proprio orientamento secondo cui il perfezionamento del silenzio assenso presuppone la presentazione dell’istanza, la completezza della documentazione e il decorso del termine di legge. Tuttavia la sola presentazione di una domanda formalmente qualificata come tale non basta: occorre che sia almeno riconducibile al modello normativo astratto delineato dal legislatore. Il Collegio distingue il difetto dei requisiti di validità della domanda, che di regola non impedisce il perfezionamento della fattispecie tacita, dalla radicale inconfigurabilità dell’istanza, che invece lo osta.
La distinzione è ripresa dal Cons. Stato, Sez. IV, n. 2179 del 2026, che ha separato l’inconfigurabilità strutturale, riferita alla mancanza degli elementi essenziali richiesti dalla legge, dall’inconfigurabilità giuridica, che ricorre quando la domanda, pur completa, non è sussumibile nella fattispecie astratta per erronea qualificazione dell’intervento o perché concerne situazione estranea all’ambito applicativo della disciplina invocata. In entrambe le ipotesi il mero decorso del termine non determina alcun titolo tacito.
Nel caso concreto ricorre l’inconfigurabilità giuridica. La domanda qualificava l’abuso secondo la tipologia n. 1 e indicava una consistenza volumetrica incompatibile con il limite del venti per cento della volumetria originaria posto dall’art. 2, comma 1, lett. a), l.r. Lazio n. 12/2004. Né giova la diversa prospettazione di ristrutturazione edilizia, poiché anche rispetto a tale qualificazione il limite del venti per cento di cui all’art. 2, comma 1, lett. e) risulta superato.
Da ciò deriva l’infondatezza della seconda censura: esclusa la formazione del titolo tacito, non si è verificata alcuna consumazione del potere amministrativo e l’Amministrazione conservava il potere-dovere di provvedere in via espressa. Per la stessa ragione il provvedimento impugnato non costituisce esercizio di autotutela, ma primo ed unico atto conclusivo del procedimento, con conseguente inapplicabilità dell’art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990.
Quanto agli ultimi motivi, non sussiste difetto di istruttoria, avendo l’Amministrazione valutato la pratica sugli elementi forniti dall’istante, senza obbligo di riqualificare d’ufficio l’abuso. L’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 non impone una confutazione analitica di ogni osservazione, essendo sufficiente una motivazione complessivamente idonea a giustificare la determinazione assunta. Il ricorso è rigettato, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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