Carta del docente, ottemperanza al giudicato e commissario ad acta (TAR Piemonte n. 771 del 01.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta la persistente inesecuzione del giudicato e ordina all’amministrazione di dare esecuzione al titolo nel termine fissato. Alla scadenza inutile del termine consegue automaticamente l’esercizio dei poteri sostitutivi del Commissario ad acta, la cui nomina può essere disposta sin d’ora. La riunione dei ricorsi, adottata per esigenze organizzative di sollecita redazione del provvedimento, non altera i meccanismi decisionali e non incide sul contenuto delle singole decisioni, sicché le spese di lite restano liquidate per ciascun ricorso.
Il Fatto
I ricorrenti, docenti, hanno agito per l’ottemperanza di distinte sentenze del giudice del lavoro che avevano condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, il contributo per la formazione personale. I titoli erano passati in giudicato ed erano stati notificati al Ministero soccombente in via telematica.
Il Ministero si è costituito in giudizio opponendosi formalmente all’accoglimento. Alla camera di consiglio le cause sono state trattenute in decisione. I ricorsi, proposti dal medesimo difensore e con decisioni identiche nella motivazione e nel dispositivo, sono stati riuniti.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale verifica i presupposti dell’azione di ottemperanza. La sentenza azionata è stata rilasciata in copia attestata conforme all’originale ai fini dell’art. 475 c.p.c. ed è stata notificata mediante posta elettronica certificata presso il domicilio reale dell’amministrazione.
Alla data di proposizione del ricorso era infruttuosamente decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Non vi è contestazione sull’omessa ottemperanza: il Ministero non ha eseguito il giudicato. Ricorrono dunque i presupposti, anche di rito, per l’accoglimento della domanda ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm.
Il Tribunale ordina all’amministrazione di dare esecuzione alle sentenze e di pagare le somme liquidate entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine nomina sin d’ora il Commissario ad acta nella persona del Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, il quale provvederà entro l’ulteriore termine di sessanta giorni. La parte ricorrente è onerata di comunicare il proprio codice fiscale al Commissario entro sette giorni. Il compenso commissariale è compreso in quello già percepito dall’amministrazione di appartenenza.
La riunione dei ricorsi è stata disposta in forza del decreto organizzativo del Presidente della Sezione adottato per fronteggiare l’arretrato in materia di carta del docente. Il Collegio chiarisce che la riunione opera a soli fini di pronta redazione e pubblicazione del provvedimento, non altera i meccanismi decisionali e non incide sul contenuto delle singole decisioni.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate per ciascun ricorso, indipendentemente dalla riunione. Il Collegio applica i parametri della Tabella n. 21 del DM n. 55/2014, soggetti a dimidiazione, e li riduce in ragione della marcata serialità della controversia e della difficoltà operativa rappresentata dalla difesa erariale. Dispone la distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Manda infine alla Segreteria la trasmissione dei fascicoli alla Procura regionale della Corte dei Conti per il Lazio per i profili di danno erariale.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.