Sanzione paesaggistica riparatoria e prescrizione dal rilascio del condono (TAR Sicilia n. 227 del 26.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sanzione pecuniaria prevista dall’art. 167, comma 5, d.lgs. n. 42/2004 non ha natura afflittiva, ma costituisce una sanzione riparatoria, alternativa alla riduzione in pristino, funzionalmente orientata a ricomporre l’ordine paesaggistico violato, a prescindere dall’effettiva produzione di un danno ambientale. Essa partecipa della medesima natura di ricomposizione della legalità propria della misura di carattere reale e, pertanto, si sottrae al principio della responsabilità personale dell’autore della violazione, potendo gravare sul proprietario dell’immobile ancorché diverso dall’autore materiale dell’abuso. Il dies a quo del termine di prescrizione quinquennale non coincide con il giorno in cui è stata commessa la violazione, ma con la data di rilascio della concessione in sanatoria, che fa cessare l’illiceità del comportamento edilizio.
Il Fatto
Una proprietaria di un immobile, acquistato per donazione nel 2008 dal dante causa, riceve in data 21 dicembre 2023 la notifica di un provvedimento del Dipartimento regionale dei beni culturali che le intima il pagamento di 7.268,30 euro a titolo di sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 167, comma 5, d.lgs. n. 42/2004, in relazione a opere realizzate dall’originario proprietario e sanate con concessione edilizia in sanatoria rilasciata nel gennaio 2001.
La ricorrente impugna il provvedimento e gli atti connessi davanti al TAR Sicilia. Deduce l’inesistenza o nullità delle precedenti notifiche effettuate all’indirizzo PEC del tecnico incaricato dal dante causa, la violazione del principio di personalità della sanzione e la prescrizione della pretesa. L’Amministrazione si costituisce con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare l’eccezione sulla notifica. L’omessa notificazione del provvedimento non rientra, salvo ipotesi peculiari, tra le cause di illegittimità dell’atto amministrativo: si tratta di forma qualificata di comunicazione, la cui mancanza incide sull’efficacia e non sulla validità dell’atto. La precedente notifica a soggetto diverso dall’interessata non inficia quindi la legittimità del provvedimento, ma il ricorso è comunque tempestivo, poiché la piena conoscenza dell’intimazione è stata acquisita solo con la notifica del dicembre 2023.
Nel merito il Tribunale richiama il consolidato indirizzo giurisprudenziale, recentemente confermato dalla Corte Cost. n. 19 del 19 febbraio 2024, secondo cui la sanzione in esame è una sanzione riparatoria, alternativa alla riduzione in pristino nei casi tassativi di abusi suscettibili di accertamento di compatibilità paesaggistica. La stessa qualificazione è ribadita dal C.G.A.R.S., Parere n. 282 del 21 novembre 2025 e dalla sua sezione giurisdizionale n. 257 del 1 aprile 2025.
Da tale qualificazione discende, in primo luogo, che l’istituto si sottrae al principio della responsabilità personale dell’autore della violazione e può gravare sul proprietario dell’immobile, anche se diverso dall’autore materiale dell’abuso: la sua funzione non è punire il trasgressore, ma soddisfare l’interesse pubblico alla tutela del paesaggio. Ne consegue che il dies a quo della prescrizione non è quello indicato dall’art. 28 l. n. 689/1981.
Il quarto motivo è fondato. Per condiviso indirizzo giurisprudenziale, il termine quinquennale decorre dalla data di rilascio della concessione in sanatoria, che rimuove ogni ragione di incompatibilità dell’opera e fa venir meno la permanente illiceità accompagnatasi alla sua realizzazione. Poiché dal rilascio del titolo (gennaio 2001) all’emanazione (2019) e alla notificazione (2023) del provvedimento sono trascorsi oltre cinque anni, e l’Amministrazione non ha allegato fatti interruttivi, la pretesa sanzionatoria è prescritta.
Nota della Redazione
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