Obbligo di motivazione del diniego di immatricolazione a corsi liberi di Conservatorio (TAR Molise n. 184 del 13.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di sopravvenuta carenza di interesse all’annullamento del provvedimento impugnato, il giudice amministrativo è tenuto ad accertare l’illegittimità dell’atto ai sensi dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm. quando il ricorrente manifesti interesse ai fini risarcitori. Il diniego di immatricolazione a un corso libero di un Conservatorio, ancorché espressione di discrezionalità tecnico-organizzativa dell’Istituto, deve essere sorretto da una motivazione idonea a spiegare in concreto le ragioni della determinazione negativa, non potendosi risolvere nella mera enunciazione di ipotesi astratte e alternative. La motivazione perplessa e lacunosa, che non consenta di comprendere quale delle situazioni ostative dedotte si sia verificata e perché, integra un difetto assoluto di motivazione.
Il Fatto
Una candidata, laureata e iscritta al secondo anno di tirocinio presso un Conservatorio, risultava seconda in graduatoria tra gli idonei alla selezione per l’ammissione al corso libero di Strumenti a percussione. Con una prima nota, il Direttore dell’Istituto comunicava il diniego di immatricolazione, limitandosi a richiamare due mere ipotesi ostative astratte: l’indisponibilità di posti ovvero l’indisponibilità dei docenti, senza indicare quale situazione si fosse verificata in concreto.
A seguito dell’ordinanza cautelare che imponeva il riesame, il Conservatorio adottava un secondo provvedimento di conferma del diniego, anch’esso censurato per carenza motivazionale. Nel corso del giudizio, l’Amministrazione provvedeva infine all’immatricolazione della ricorrente, tanto per l’anno accademico originariamente richiesto quanto per quello successivo. All’udienza pubblica, la ricorrente dichiarava di conservare interesse alla decisione ai fini risarcitori.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale osserva che, essendo terminato l’anno accademico cui si riferivano i dinieghi, l’annullamento non sarebbe stato più utile per la ricorrente. Tuttavia, ai sensi dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm., il giudice deve accertare l’illegittimità dell’atto quando sussista l’interesse del ricorrente ai fini risarcitori, come espressamente allegato in giudizio. Il Collegio richiama l’insegnamento dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 8 del 13.07.2022, che impone l’esame del merito in simili evenienze.
Quanto al primo provvedimento, la Corte ne rileva il “tenore perplesso e lacunoso”: la nota, pur affermando che l’ammissione era subordinata alla verifica dei posti disponibili, non spiegava le ragioni dell’esito negativo di tale verifica, limitandosi a prospettare due alternative meramente astratte. Tale carenza rende insondabili i presupposti di fatto e di diritto della determinazione e non può essere sanata, ai fini dell’accertamento, dalla successiva attività di riesame.
Con riferimento al provvedimento di conferma, il Tribunale ritiene parimenti viziata la motivazione laddove si fonda sulla sola indisponibilità del docente, senza chiarire le effettive ragioni della mancata attivazione del corso. L’incertezza risulta aggravata dalla sopravvenuta rinuncia di un corsista, che aveva indiscutibilmente liberato un numero preciso di ore dal corso individuale tenuto dal medesimo docente. Pur accedendo alla tesi della discrezionalità tecnico-organizzativa del Conservatorio, la Corte conclude che entrambi i dinieghi sono affetti da difetto assoluto di motivazione e ne dichiara l’illegittimità ai soli fini dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm., con compensazione delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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