La natura acceleratoria del termine di segnalazione e la verifica sommaria di non manifesta infondatezza nell’annotazione al casellario (TAR Lazio n. 13192 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine di sessanta giorni previsto per la trasmissione delle segnalazioni all’ANAC ai fini dell’annotazione nel Casellario informatico ha natura acceleratoria e non decadenziale, atteso che il provvedimento di annotazione non riveste carattere sanzionatorio. La mancata comunicazione della segnalazione all’operatore economico da parte della stazione appaltante costituisce mera irregolarità, sanabile con un secondo invio, non idonea a determinare l’archiviazione della notizia. Nell’esercizio del potere di annotazione, l’Autorità è tenuta ad apprezzare la non manifesta infondatezza dei fatti segnalati, senza sostituirsi al giudice competente a valutare nel merito la sussistenza dell’inadempimento.
Il Fatto
Il Comune aveva deliberato la risoluzione in danno del contratto di affidamento del servizio di igiene urbana per «inadempienze contrattuali gravi e ripetute», comunicando la notizia all’ANAC, che aveva disposto l’annotazione nel Casellario informatico ex art. 222, comma 10, d.lgs. n. 36/2023. La società ricorrente, dopo aver proposto deduzioni difensive nel procedimento, aveva impugnato il provvedimento di annotazione deducendo la tardività della segnalazione comunale e l’omessa valutazione dei profili di illegittimità della risoluzione, contestando tra l’altro la mancanza di dolo o colpa grave nella propria condotta.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto il primo motivo, relativo alla presunta tardività della segnalazione. La stazione appaltante aveva trasmesso la notizia il 25 agosto 2025, tempestivamente rispetto al termine di sessanta giorni di cui all’art. 9 del Regolamento ANAC sul Casellario. Il successivo invio del 22 settembre 2025, effettuato con il modulo corretto e comunicato all’operatore, integrava una mera irregolarità sanata. Il termine previsto ha natura acceleratoria e non decadenziale, come desunto dalla costante giurisprudenza formatasi sulla previgente disciplina ex art. 213, comma 10, d.lgs. n. 50/2016 e richiamata dalla sentenza Tar Lazio, I-quater, 21 maggio 2026, n. 9474. Il precedente citato dalla ricorrente (Tar Lazio n. 6216/2025) è stato ritenuto inconferente, in quanto riguarda le annotazioni interdittive aventi natura sanzionatoria, non le annotazioni pubblicità-notizia.
Il Collegio ha poi escluso che l’ANAC fosse tenuta a condividere le valutazioni dell’operatore sulla correttezza della condotta comunale e sulla sussistenza degli inadempimenti. Il potere di annotazione postula una verifica sommaria sulla non manifesta infondatezza della notizia, essendo preclusa all’Autorità ogni valutazione nel merito dell’inadempimento, riservata al giudice ordinario. La nota riguardava una risoluzione disposta per plurime inadempienze, la principale delle quali – l’assenza di una sede operativa idonea – era stata contestata più volte dal Comune e risultava oggetto di attenzione anche in sede penale.
Né poteva rilevare l’eventuale responsabilità della stazione appaltante per ritardo nei pagamenti, non dimostrata con evidenza apprezzabile in sede di annotazione, né la circostanza che il Comune avesse ordinato la continuità del servizio sino al subentro, inidonea a elidere l’utilità della notizia. Il Collegio ha infine escluso la necessità dell’accertamento del dolo o della colpa grave, richiesto solo per le annotazioni interdittive ex art. 96, comma 15, d.lgs. n. 36/2023, e non per le annotazioni pubblicità-notizia, per le quali opera il sommario giudizio di non manifesta infondatezza. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna alle spese.
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Nota della Redazione
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