Cessata materia del contendere e spese per soccombenza virtuale nell’ottemperanza (TAR Piemonte n. 30 del 16.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, l’esecuzione del giudicato intervenuta in corso di causa determina la cessazione della materia del contendere. Le spese di lite vanno tuttavia poste a carico dell’Amministrazione in forza del principio di soccombenza virtuale, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari. Rileva, a tal fine, la condotta dell’Amministrazione che abbia dato esecuzione alla sentenza solo dopo la notifica e l’iscrizione a ruolo del ricorso. L’accertata inerzia, se inserita in un contenzioso seriale, giustifica la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti.
Il Fatto
Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, di condanna del Ministero intimato al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno per abusiva reiterazione di contratti di lavoro. Il ricorrente ha chiesto l’ordine di pagamento del capitale e degli interessi legali, oltre alla nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia.
Il Ministero si è costituito con atto meramente formale. Con istanza di passaggio in decisione, il ricorrente ha dato atto di aver ricevuto il pagamento di quanto dovuto, insistendo per la condanna alle spese di lite sulla base della soccombenza virtuale. La causa è stata trattenuta in decisione alla camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che l’ottemperanza alla sentenza civile è intervenuta in corso di causa. L’esecuzione del giudicato ha così eliminato l’interesse alla pronuncia di ottemperanza.
Quanto alle spese, il Collegio le ha poste a carico del Ministero sulla base del principio della soccombenza virtuale, con distrazione in favore dei procuratori del ricorrente, dichiaratisi antistatari. Il Ministero, pur ritualmente costituito, non ha contestato che la sentenza civile fosse rimasta inottemperata e che il pagamento sia stato eseguito solo a seguito della notifica e dell’iscrizione a ruolo del ricorso.
Il Collegio ha richiamato il principio di non contestazione, desumibile dall’art. 115, primo comma, c.p.c., applicabile al processo amministrativo in forza del rinvio contenuto nell’art. 39 c.p.a. Ha inoltre osservato che, in assenza del sopravvenuto pagamento, sussistevano tutti i presupposti per l’accoglimento della domanda: il passaggio in giudicato della sentenza civile, la sua notifica al domicilio reale del Ministero e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996, applicabile anche al giudizio di ottemperanza.
La liquidazione delle spese è stata operata secondo i parametri del D.M. 55/2014, ridotti per l’obiettiva semplicità e la marcata serialità dell’attività difensiva, nonché per l’esito della controversia. Il Collegio ha infine rilevato che l’inerzia del Ministero non costituisce un’ipotesi isolata, inserendosi in un contenzioso seriale con plurime condanne rimaste inottemperate o eseguite solo dopo la notifica del ricorso. Ha pertanto disposto la trasmissione di copia della pronuncia alla Procura regionale della Corte dei conti del Piemonte.
Nota della Redazione
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