Divieto di balneazione per l’intera stagione fondato su rischio solo potenziale (TAR Sicilia n. 219 del 26.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il divieto di balneazione disposto per l’intera stagione non può fondarsi su un rischio igienico-sanitario meramente potenziale, collegato a eventi meteorologici futuri e incerti. L’art. 8 del d.lgs. n. 116/2008 correla le misure di gestione alla classificazione delle acque: la balneazione è consentita se le acque sono classificate “eccellente”, “buona” o “sufficiente”, mentre il divieto consegue a una classificazione “scarsa”. A fronte di situazioni inaspettate, l’art. 10 del d.lgs. n. 116/2008 impone misure tempestive e adeguate, incluso il divieto temporaneo di balneazione, secondo il canone di proporzionalità. Il provvedimento impositivo di un divieto stagionale richiede perciò una rigorosa istruttoria e concreti elementi probatori di un inquinamento o di un pericolo attuale, non bastando la mera localizzazione dell’area in prossimità di potenziali fonti di contaminazione.

Il Fatto

I ricorrenti, titolari di stabilimenti balneari lungo il litorale della Plaja di Catania, impugnano il decreto dell’Assessorato Regionale della Salute n. 323 del 21 marzo 2025, nella parte in cui ha classificato come non adibiti alla balneazione per la stagione 2025 i tratti di mare antistanti lo sbocco del canale Arci e del canale Forcile, inserendoli nell’allegato D.

L’impugnativa è estesa agli atti presupposti e alle ordinanze sindacali attuative del Comune di Catania n. 21 dell’11 aprile 2025 e n. 23 del 24 aprile 2025. I ricorrenti deducono la violazione del d.lgs. n. 116/2008, il difetto di istruttoria e di motivazione, l’eccesso di potere e la violazione del canone di proporzionalità, avendo l’Amministrazione imposto un divieto stagionale su un singolo episodio d’inquinamento risolto nell’agosto 2024. Il Tribunale, in sede cautelare, aveva già sospeso i provvedimenti con ordinanza n. 240 del 18 luglio 2025.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto le eccezioni in rito. L’interesse alla decisione persiste benché la stagione balneare 2025 sia cessata: ai sensi dell’art. 7, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 116/2008 la classificazione si fonda sulla serie dei dati della stagione in corso e delle tre precedenti. La classificazione contestata incide sulla serie storica e condiziona le stagioni successive, fino a quella del 2028.

La rimozione delle ordinanze sindacali non priva i ricorrenti dell’interesse, trattandosi di attività meramente esecutiva dell’ordinanza cautelare. Per la stessa ragione cade l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Comune.

Nel merito il ricorso è fondato. L’art. 8 del d.lgs. n. 116/2008 consente la balneazione nelle acque classificate “eccellente”, “buona” o “sufficiente” e prevede il divieto in caso di classificazione “scarsa”. I ricorrenti hanno comprovato, tramite i dati del Portale delle Acque e i campionamenti, che le acque erano classificate di qualità “sufficiente”, dunque idonee alla balneazione.

L’Amministrazione ha invece disposto un divieto permanente per l’intera stagione basandosi su un rischio solo potenziale, legato a possibili eventi meteorologici futuri. Un rischio ipotetico non può giustificare una misura così drastica: l’art. 10 prevede rimedi più mirati, tra cui il divieto temporaneo. Coglie nel segno anche la censura di difetto di istruttoria, poiché il verbale della riunione richiamata non contiene valutazioni specifiche sui tratti in questione e la nota dell’ASP sul rischio di eventi meteorologici eccezionali è successiva e non richiamata nel decreto di modifica, configurandosi come motivazione postuma.

Il Collegio richiama la propria giurisprudenza (TAR Sicilia, Catania, sez. IV, n. 1563 del 2025 e n. 4034 del 2023): il divieto non può prescindere da una rigorosa istruttoria e da elementi probatori di un pericolo attuale. Il ricorso è accolto e il decreto regionale e le ordinanze sindacali sono annullati nelle parti impugnate, con condanna delle resistenti alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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