Mancata nomina della commissione e azzeramento della procedura selettiva (TAR Sicilia n. 218 del 26.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La mancata nomina della commissione di valutazione prevista dal regolamento interno dell’amministrazione integra un vizio macroscopico della procedura selettiva, tale da determinarne l’azzeramento, in quanto l’organo collegiale è garanzia dell’imparzialità delle valutazioni implicanti esercizio di discrezionalità tecnica. Il giudice amministrativo ha giurisdizione sulla controversia relativa a una procedura comparativa indetta da una pubblica amministrazione per il reclutamento di collaboratori, anche a tempo determinato, ove sia prevista una valutazione dei titoli e la formazione di una graduatoria di merito. L’interesse al ricorso sussiste quando la graduatoria non sia stata formata per un numero determinato di posti e quando i vizi dedotti siano diretti a conseguire l’annullamento dell’intera procedura, con conseguente irrilevanza della prova di resistenza.

Il Fatto

Una candidata impugna la deliberazione con cui l’Azienda Sanitaria Provinciale ha approvato la graduatoria per il conferimento di incarichi a tempo determinato per il profilo di logopedista, nell’ambito di un avviso pubblico straordinario. La ricorrente contesta la composizione della commissione, l’erroneità della valutazione dei titoli, la posizione attribuita a una controinteressata e, in via subordinata, la legittimità del regolamento e dell’avviso ove interpretati nel senso di impedire la valutazione di titoli presenti solo nel curriculum.

L’amministrazione si costituisce eccependo il difetto di giurisdizione, la carenza di interesse e l’improcedibilità del ricorso per scadenza della validità della graduatoria. Dopo l’integrazione del contraddittorio, la causa perviene alla decisione.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale respinge l’eccezione di difetto di giurisdizione. La procedura presenta tutti gli indici della concorsualità: la pubblicazione di un avviso con requisiti di ammissione e termini perentori, la valutazione dei titoli con attribuzione di punteggi sulla base di tabelle predisposte dall’amministrazione e la formazione di una graduatoria finale di idonei. La natura comparativa della selezione radica la giurisdizione del giudice amministrativo.

Quanto all’interesse al ricorso, il Collegio osserva che la graduatoria non è stata stilata per un numero determinato di posti già coperti, ma resta a disposizione dell’amministrazione per carenze in organico. Il primo motivo, riguardando la mancata nomina della commissione, investe l’intera procedura: il suo accoglimento rende irrilevante la prova di resistenza.

L’eccezione di improcedibilità per scadenza del termine di validità annuale della graduatoria è superata dal richiamo all’art. 9 del regolamento, che consente l’utilizzo di una graduatoria scaduta nelle more dell’indizione di un nuovo avviso.

Nel merito, il ricorso è fondato. L’art. 6 del regolamento prevede che le commissioni di valutazione siano individuate per profilo e composte da tre esperti, di cui uno con funzioni di Presidente, con l’ausilio di un segretario, senza distinguere tra concorsi per soli titoli e concorsi per titoli e colloqui. È incontestato che l’amministrazione non abbia nominato alcuna commissione, affidando la valutazione a un dirigente con il supporto di un’unità amministrativa.

Tale omissione integra un vizio macroscopico. La collegialità garantisce l’imparzialità delle valutazioni implicanti discrezionalità tecnica. Il ricorso è quindi accolto, con annullamento della graduatoria e condanna dell’amministrazione alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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