Ottemperanza al giudicato tra prova del titolo e riesame dei fatti estintivi (TAR Sicilia n. 174 del 21.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato, il creditore che agisce ex art. 112 cod. proc. amm. è tenuto a provare soltanto il fatto costitutivo del proprio diritto, cioè l’esistenza di un titolo esecutivo passato in giudicato. Incombe invece sull’amministrazione debitrice l’onere di allegare e dimostrare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi sopravvenuti, ai sensi dell’art. 2697, secondo comma, cod. civ. In difetto di tale prova, l’obbligo di dare integrale esecuzione al giudicato permane, detratte le somme già corrisposte. La parziale esecuzione intervenuta non elide l’interesse all’ottemperanza per le voci ancora insolute. Il commissario ad acta può essere nominato fin d’ora, e non ha diritto a compenso ove coincida con un dirigente della stessa amministrazione resistente.
Il Fatto
Con sentenza del giudice ordinario, sezione lavoro, era stato accertato il diritto della ricorrente a percepire la retribuzione professionale docenti di cui all’art. 7 del CCNL del 15 marzo 2001, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di una somma, oltre accessori. Il titolo esecutivo era stato notificato all’amministrazione ed era passato in giudicato.
Non essendo intervenuta l’ottemperanza, la parte ha proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato, chiedendo che fosse ordinato all’amministrazione di dare seguito alla sentenza e, in caso di persistente inattività, che fosse nominato un commissario ad acta. Nel corso del giudizio il Ministero ha corrisposto la sola sorte capitale, non anche gli interessi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che, per effetto della dichiarazione resa dal difensore nell’istanza di passaggio in decisione, il ricorso è parzialmente improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quanto alla sorte capitale, ormai corrisposta. Per il resto, il ricorso è fondato.
Il Tribunale ha verificato la ritualità della proposta: notificazione del titolo esecutivo, passaggio in giudicato della sentenza e superamento del termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. Su questa base ha applicato il principio dell’onere della prova.
La parte ricorrente ha fornito la prova del fatto costitutivo, cioè la decisione del giudice ordinario passata in giudicato, secondo la previsione dell’art. 112, comma secondo, lett. c), cod. proc. amm.. Incombeva quindi all’amministrazione provare l’inefficacia di tali fatti, ai sensi dell’art. 2697, secondo comma, cod. civ. Il Ministero non ha dedotto alcuna valida giustificazione del proprio inadempimento, né ha contestato la documentazione prodotta.
Ne consegue la persistenza dell’obbligo di ottemperare integralmente al giudicato, detratte le somme già versate, nel termine di novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. L’obbligo riguarda anche le spese e i diritti successivi all’emissione del titolo, nei limiti delle attività necessarie per il passaggio in giudicato e per la registrazione. Non sono invece dovute le eventuali spese di precetto, poiché il ricorso a strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza è imputabile alla libera scelta del creditore.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Collegio ha nominato fin d’ora commissario ad acta il direttore generale della competente Direzione ministeriale, con facoltà di delega. Il commissario non ha diritto ad alcun compenso, perché dirigente dello stesso Ministero: l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, come richiamato dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015, può applicarsi per analogia alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.
Nota della Redazione
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