Modifica unilaterale della concessione senza contraddittorio: annullamento per violazione degli artt. 7 e ss. L. 241/1990 (TAR Marche n. 915 del 09.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
È illegittimo il provvedimento con cui l’amministrazione comunale modifica unilateralmente una concessione del diritto di superficie, incidendo direttamente e negativamente sulla posizione soggettiva di vantaggio previamente riconosciuta ad alcuni concessionari, senza avviare alcun procedimento amministrativo e senza comunicarne l’avvio ai soggetti interessati. Tale condotta integra una manifesta violazione degli artt. 7 e ss. L. 241/1990 in materia di partecipazione e contraddittorio. Non soccorre l’art. 21-octies, comma 2, secondo periodo, L. 241/1990, atteso che non è palese né dimostrato che il provvedimento discrezionale adottato non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto emanato.
Il Fatto
Un soggetto, titolare dal 2011 unitamente ad altri familiari del diritto di superficie su una grotta di proprietà comunale, impugnava la determina con cui l’amministrazione aveva preso unilateralmente atto della modifica dei soggetti utilizzatori, concedendo il diritto esclusivamente in favore di uno dei contitolari. Quest’ultimo aveva prodotto un’autocertificazione dichiarando di essere unico utilizzatore e manutentore del bene, nonché la rinuncia alla stipula da parte degli altri concessionari. Secondo il ricorrente, l’amministrazione aveva adottato i provvedimenti sulla base di tali dichiarazioni, senza coinvolgere gli altri titolari del diritto, pregiudicandone la possibilità di partecipare al procedimento e di difendere la propria posizione.
La Motivazione della Corte
Il TAR Marche ha accolto il ricorso, circoscrivendo la questione al rispetto delle regole procedimentali. I giudici hanno chiarito che non è oggetto di giudizio la legittimità dell’originaria concessione, né rilevano l’esistenza di ipoteche sul bene comunale o la riconducibilità dei fatti dichiarati nell’ambito applicativo dell’art. 46 D.P.R. n. 445/2000.
Il Collegio ha osservato che è pacifico che il Comune non abbia avviato alcun procedimento volto alla modifica dell’atto originario di concessione e che nessun coinvolgimento procedimentale abbia raggiunto gli originari concessionari. Un provvedimento amministrativo è stato quindi modificato, incidendo direttamente sulla posizione giuridica di taluni soggetti, in manifesta violazione degli artt. 7 e ss. L. 241/1990.
Quanto all’eventuale applicabilità del regime di cui all’art. 21-octies, comma 2, secondo periodo, L. 241/1990, il Tribunale l’ha esclusa. Tale disposizione, che preclude l’annullamento del provvedimento in caso di violazione delle norme sul procedimento quando il contenuto non avrebbe potuto essere diverso, non opera nel caso di specie: non è infatti palese, né tantomeno dimostrato, che il provvedimento, avente natura discrezionale, non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
La sentenza ha quindi annullato gli atti impugnati e condannato il Comune e il controinteressato, in solido, al pagamento delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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