Gli orari degli esercizi commerciali tra liberalizzazione e poteri sindacali (TAR Lombardia n. 2702 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza con cui il Sindaco fissa gli orari di apertura e chiusura degli esercizi di somministrazione e vendita di alimenti e bevande, inclusi i distributori automatici, anche in presenza di episodi di turbamento della quiete pubblica, non costituisce ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell’art. 50, commi 5 e 7-bis, TUEL, ma atto generale a carattere regolatorio e ordinario, espressivo dei poteri di coordinamento e riorganizzazione degli orari riconosciuti al Sindaco dal comma 7 dell’art. 50 TUEL. Tale potere, pur nel quadro della liberalizzazione delle attività economiche introdotta dall’art. 31 del D.L. n. 201/2011 e dall’art. 3 del D.L. n. 138/2011, può legittimamente comprimere la libertà di iniziativa economica ex art. 41 Cost. in presenza di comprovate esigenze di tutela di interessi pubblici tassativamente individuati, quali la sicurezza, la quiete pubblica e il decoro urbano, fermo restando l’onere per l’amministrazione di non presupporre aprioristicamente la lesione di tali interessi. In quanto atto a contenuto generale, l’ordinanza non è soggetta all’obbligo di motivazione di cui all’art. 3, comma 2, legge n. 241/1990.
Il Fatto
La società ricorrente, esercente attività di vendita di alimenti e bevande tramite distributori automatici con punto vendita nel territorio comunale, ha impugnato l’ordinanza con cui il Sindaco ha fissato gli orari di apertura degli esercizi di somministrazione e vendita, imponendo per i distributori automatici la chiusura nella fascia 22:00-05:00 salva la presenza di un servizio di sicurezza privata continuativo, con regime sanzionatorio per le violazioni.
Con il ricorso introduttivo la società ha qualificato il provvedimento come ordinanza contingibile e urgente, deducendone l’illegittimità per carenza dei presupposti ex art. 50, commi 5 e 7-bis, TUEL e per difetto di istruttoria e motivazione. A seguito della memoria del Comune, che ne ha contestato la natura extra ordinem qualificandolo come atto generale adottato ai sensi dell’art. 50, comma 7, TUEL, la ricorrente ha proposto motivi aggiunti, censurando la violazione degli indirizzi del Consiglio comunale, dei criteri regionali e la mancata costituzione della commissione consultiva prevista dall’art. 78 della legge regionale Lombardia n. 6/2010, oltre alla carenza di misure alternative e di un termine finale di efficacia.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente affrontato la qualificazione giuridica dell’atto, ritenendola logicamente antecedente all’esame delle censure. Dall’analisi del contenuto, il richiamo nelle premesse al Regolamento comunale sugli esercizi di somministrazione e alla legge regionale n. 6/2010 depone per la natura di atto di coordinamento e riorganizzazione degli orari ex art. 50, comma 7, TUEL, non già di provvedimento extra ordinem: i poteri di cui ai commi 5 e 7-bis dell’art. 50 TUEL non sono infatti riferibili al coordinamento degli orari cittadini, che costituisce compito ordinario del Sindaco quale capo dell’amministrazione comunale.
La circostanza che l’ordinanza dia atto di episodi di turbamento della quiete pubblica non vale a mutarne la natura, risultando diretta a giustificare un assetto più rigoroso della disciplina oraria nel contesto della liberalizzazione delle attività economiche, ma non a integrare i presupposti dell’urgenza e della contingibilità propri delle ordinanze extra ordinem, come già ritenuto in sede cautelare.
Quanto al merito, il Collegio ha richiamato il quadro normativo della liberalizzazione: l’art. 31 del D.L. n. 201/2011 ha eliminato i limiti di orari di apertura e chiusura per le attività commerciali e di somministrazione, mentre l’art. 3 del D.L. n. 138/2011 sancisce la libertà di iniziativa economica, derogabile solo in caso di accertata lesione di interessi pubblici tassativi quali sicurezza, libertà, dignità umana, utilità sociale e salute. Su tali premesse, la giurisprudenza citata – Consiglio di Stato, sez. V, 30 giugno 2014, n. 3271 – consente ai Comuni di regolare gli orari per comprovate esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e del diritto dei terzi alla quiete, ma non di presupporre aprioristicamente la lesione di tali interessi.
Il Tribunale ha quindi respinto le censure della ricorrente: gli episodi di turbamento della quiete pubblica richiamati nell’ordinanza integrano la necessaria dimostrazione della lesione degli interessi pubblici, rendendo legittima la restrizione dell’orario dei distributori automatici. In quanto atto a contenuto generale, l’ordinanza non è soggetta all’obbligo motivazionale dell’art. 3, comma 2, legge n. 241/1990. Quanto ai motivi aggiunti, i criteri per la fissazione degli orari risultano stabiliti dall’art. 20 del Regolamento comunale approvato con deliberazione consiliare, sicché gli indirizzi del Consiglio comunale richiesti dall’art. 50, comma 7, TUEL risultano soddisfatti; i criteri regionali sono richiamati dalla norma solo in via eventuale; la commissione consultiva di cui all’art. 78 della legge regionale Lombardia n. 6/2010 non era più dovuta per effetto dell’abrogazione per incompatibilità delle norme sulla programmazione commerciale a seguito delle liberalizzazioni, come affermato da T.A.R. Brescia, sez. II, 3 novembre 2015, n. 1425. Risulta infine infondata anche la doglianza sulla mancata esplicitazione delle misure alternative, essendo la società legittimata a richiedere deroghe individuali ai sensi del Regolamento comunale. Il ricorso principale e i motivi aggiunti sono stati pertanto respinti, con rigetto della domanda risarcitoria e compensazione delle spese per la complessità delle questioni.
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Nota della Redazione
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