Legittima la prescrizione AIA sul rumore solo se fondata su zonizzazione efficace (TAR Lazio n. 2973 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La prescrizione di un titolo di Autorizzazione Integrata Ambientale che imponga il riscontro dei livelli di emissione e immissione acustica in riferimento a una zonizzazione comunale adottata ma non approvata dalla Provincia è illegittima per carenza di presupposto, restando la classificazione acustica priva di efficacia vincolante sino all’approvazione prevista dalla legge regionale. Il potere conformativo riconosciuto all’autorità competente dall’art. 29-sexies, comma 3-bis, d.lgs. n. 152/2006 ha natura integrativa e non normativa: consente misure tecniche o gestionali ulteriori, ma non abilita a introdurre limiti sganciati dal sistema delle fonti né ad attribuire efficacia a strumenti urbanistici non perfezionati. È illegittima, inoltre, la clausola che subordina l’obbligo autorizzatorio al contenuto di una futura e incerta zonizzazione comunale, per violazione dei principi di determinatezza e stabilità del titolo ambientale. L’imposizione di limiti più restrittivi di quelli statali esige istruttoria autonoma e motivazione rafforzata, a tutela del principio di proporzionalità.
Il Fatto
Una società gestisce da oltre cinquant’anni un impianto di ricezione, stoccaggio e rigassificazione di gas naturale liquefatto, soggetto al regime di AIA di cui al Titolo III-bis, Parte II, del d.lgs. n. 152/2006. In vista della scadenza dell’autorizzazione, la Provincia avviava il riesame con valenza di rinnovo, ai sensi dell’art. 29-octies, e rilasciava la determinazione n. 618 del 26 giugno 2023.
L’allegato tecnico introduceva la prescrizione “E.3 – Rumore”, che impone al gestore di riscontrare il rispetto dei livelli acustici “anche in riferimento alla zonizzazione” comunale deliberata nel 2016, estendendo automaticamente l’obbligo a eventuali future modifiche della stessa. La società impugnava la prescrizione e i successivi provvedimenti di aggiornamento che l’avevano reiterata, fino all’atto che ne differiva al 31 marzo 2026 il termine di adempimento.
La Motivazione della Corte
Il collegio individua il quadro normativo nella legge n. 447/1995, nella l.r. Liguria n. 12/1998 e nel d.lgs. n. 152/2006. Ai sensi dell’art. 6 legge n. 447/1995 i Comuni predispongono la classificazione acustica, che acquista efficacia solo con l’approvazione provinciale prevista dall’art. 4 l.r. n. 12/1998. Nel caso concreto è accertato che la zonizzazione del 2016 non è mai stata approvata e che il regolamento comunale richiama, sino a tale approvazione, i limiti del d.P.C.M. 1° marzo 1991.
La prescrizione, fondata su un atto non efficace, è viziata per carenza di presupposto. In materia di limiti ambientali il principio di legalità assume carattere rafforzato: i parametri cogenti devono desumersi da fonti normative vigenti o da atti amministrativi validamente perfezionati. Un atto pianificatorio meramente adottato non integra parametro normativo e non può fondare obblighi conformativi.
Il potere conformativo della Provincia, pur ampio, non legittima l’innesto di obblighi su una zonizzazione non perfezionata. L’art. 29-sexies, comma 3, richiede che i valori limite siano determinati “ai sensi della vigente normativa”; il comma 3-bis consente misure tecniche o gestionali ulteriori, ma non attribuisce efficacia a strumenti urbanistici non adottati validamente né introduce in via surrettizia valori limite svincolati dalle fonti.
Il collegio censura anche il difetto di istruttoria e la carenza di motivazione: mancano accertamenti fonometrici indipendenti e analisi aggiornate, e le determinazioni non danno conto delle ragioni tecniche del rigetto delle osservazioni documentate del gestore. L’onere motivazionale è rafforzato, in attuazione degli artt. 3 e 10 legge n. 241/1990. Ne deriva la violazione del principio di proporzionalità, non essendo verificati idoneità, necessarietà e proporzionalità in senso stretto della misura.
Autonoma censura investe la clausola che subordina l’obbligo a una futura e incerta zonizzazione comunale, di tempi e contenuti ignoti: un rinvio dinamico atipico che compromette determinatezza e stabilità del titolo autorizzatorio, non assimilabile a una clausola di applicazione automatica di norme sopravvenute. Il ricorso e i motivi aggiunti sono pertanto accolti, con annullamento della prescrizione nei limiti indicati e salva la possibilità per la Provincia di riesercitare il potere con misure giustificate da parametri vigenti. Le spese di giudizio sono poste a carico dell’amministrazione soccombente.
Nota della Redazione
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