Ottemperanza al giudicato: onere probatorio e commissario ad acta (TAR Sicilia n. 175 del 21.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza previsto dall’art. 112 cod. proc. amm., il creditore assolve l’onere probatorio dimostrando il fatto costitutivo, cioè l’esistenza di una decisione del giudice ordinario passata in giudicato e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. Spetta invece all’amministrazione provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi ai sensi dell’art. 2697, comma secondo, cod. civ., deducendo una valida giustificazione dell’inadempimento. La parziale esecuzione del giudicato per la sola sorte capitale non esclude l’obbligo di ottemperare agli interessi e alle spese successive al titolo. Il commissario ad acta nominato in un dirigente dello stesso Ministero debitore non ha diritto ad alcun compenso, per l’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, secondo un’interpretazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001.

Il Fatto

Il Tribunale di Catania, sezione lavoro, con sentenza n. 152/2024, ha accertato il diritto della ricorrente alla retribuzione professionale docenti e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di una somma, oltre accessori. Il titolo esecutivo è stato notificato all’amministrazione e la sentenza è passata in giudicato.

Poiché l’amministrazione non ha ottemperato, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ex art. 112 cod. proc. amm., chiedendo l’ordine di esecuzione e la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inattività, con condanna alle spese. Costituitosi formalmente il Ministero, la ricorrente ha poi rappresentato l’avvenuto pagamento della sola sorte capitale, insistendo per il riconoscimento degli interessi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato la ritualità del ricorso, alla luce della notificazione del titolo, del passaggio in giudicato della sentenza e del superamento del termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. Su questa base ha dato applicazione al principio secondo cui i fatti estintivi, modificativi o impeditivi dei diritti vanno provati da chi ha interesse a eccepirli.

La ricorrente ha fornito la prova del fatto costitutivo, ossia la decisione del giudice ordinario passata in giudicato, secondo la previsione dell’art. 112, comma secondo, lett. c), cod. proc. amm.. Incombeva quindi all’amministrazione dimostrare l’inefficacia di tali fatti, ma essa non ha dedotto alcuna valida giustificazione dell’inadempimento né ha contestato la documentazione prodotta.

Ne consegue la persistenza dell’obbligo di ottemperare integralmente al giudicato, detratte le somme già versate, nel termine di novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. L’obbligo riguarda anche gli interessi e le spese successive all’emissione del titolo, nei limiti delle attività necessarie per conseguirne il passaggio in giudicato e la registrazione. Non sono invece dovute le spese di precetto, perché il ricorso a strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza è imputabile alla libera scelta del creditore.

Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Tribunale ha nominato fin d’ora commissario ad acta il direttore generale della DGOSV, con facoltà di delega, senza diritto ad alcun compenso. La nomina di un dirigente dello stesso Ministero resistente rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, in applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, come previsto dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015.

Il ricorso è stato quindi dichiarato in parte improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quanto alla sorte capitale e, per il resto, accolto. Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e sono distratte in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *