Improcedibile il ricorso del consigliere comunale per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Sicilia n. 171 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta approvazione degli atti imposti dal commissario ad acta determina improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e non cessazione della materia del contendere: quest’ultima presuppone la piena soddisfazione extragiudiziale della pretesa, mentre la prima ricorre quando una situazione nuova rende certa e definitiva l’inutilità della sentenza. La diffida in senso stretto e l’avviso di convocazione del consiglio comunale hanno natura ricognitiva ed endoprocedimentale, non vincolano la successiva azione amministrativa e non sono quindi atti immediatamente lesivi né autonomamente impugnabili. Nel processo amministrativo il cittadino elettore è privo di legittimazione attiva in assenza di un vantaggio concreto e attuale, non sussistendo gli estremi dell’azione popolare di cui all’art. 9, comma 1, d.lgs. n. 267/2000, che presuppone un’azione di spettanza dell’Ente e la sua inerzia. La domanda risarcitoria è inammissibile quando gli atti impugnati non sono lesivi e, comunque, il danno-conseguenza deve essere allegato e provato, non potendosi invocare la liquidazione equitativa ex art. 1226 cod. civ. per supplire al difetto di prova dell’an debeatur.
Il Fatto
Il Presidente del Consiglio Comunale di un Comune e un cittadino elettore hanno impugnato la diffida con cui il commissario ad acta, attivato per l’approvazione dei bilanci di previsione, ha intimato al civico consesso di approvare il bilancio e gli atti presupposti entro venti giorni, nonché l’avviso di convocazione del Consiglio e la deliberazione di Giunta di approvazione dello schema di bilancio. I ricorrenti hanno dedotto che il Collegio dei revisori dei conti aveva espresso parere non favorevole e di improcedibilità sui documenti, con il conseguente rischio, per i consiglieri, di referto alla Corte dei Conti o di decadenza.
Costituitisi il Comune, l’Assessorato regionale e la Prefettura, nelle more del giudizio il Consiglio ha approvato gli atti richiesti. I ricorrenti hanno chiesto la cessazione della materia del contendere e, in subordine, l’accertamento della soccombenza virtuale e il risarcimento del danno; il Comune ha eccepito l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha estromesso dal giudizio la Prefettura, non essendo articolata alcuna domanda avverso tale Autorità. Nel merito ha distinto la cessazione della materia del contendere dall’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse: la prima postula la piena soddisfazione extragiudiziale della pretesa, la seconda una situazione di fatto o di diritto nuova che renda certa e definitiva l’inutilità della sentenza. L’avvenuta approvazione consiliare in pendenza di giudizio integra la seconda ipotesi, non la prima.
Esaminando le domande caducatorie ai fini della regolazione delle spese, il Collegio ha accolto l’eccezione di difetto di legittimazione attiva del cittadino elettore. Nel processo amministrativo l’interesse a ricorrere è condizione dell’azione e corrisponde a una specifica utilità concreta del ricorrente; non sussistono inoltre gli estremi dell’azione popolare di cui all’art. 9, comma 1, d.lgs. n. 267/2000, che presuppone un’azione di spettanza dell’Ente e la sua inerzia.
Sul piano oggettivo, il Collegio ha escluso la natura lesiva degli atti impugnati. La diffida costituisce un mero avviso delle conseguenze derivanti dalla mancata approvazione, con funzione ricognitiva di obblighi preesistenti e senza effetto novativo né vincolo sulla successiva azione amministrativa, già vincolata dalla norma. Gli effetti dell’omessa approvazione sono fissati esaustivamente dall’art. 109-bis O.R.EE.LL., sicché l’atto impugnato non è immediatamente lesivo. Analoga conclusione per l’avviso di convocazione, di natura endoprocedimentale, e per la deliberazione di Giunta di approvazione dello schema di bilancio, priva di effetti giuridici autonomi sulla sfera del ricorrente.
Quanto alla domanda risarcitoria, il Collegio ha rilevato che, stante l’inammissibilità delle domande demolitorie, essa non potrebbe essere accolta. In ogni caso, la parte non ha assolto l’onere di allegazione e prova del danno-conseguenza, patrimoniale e non patrimoniale; il danno non patrimoniale non è mai in re ipsa e l’art. 1226 cod. civ. opera sul solo quantum debeatur, non sull’an debeatur. Le spese sono state integralmente compensate per l’esito in rito e la peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.