Giudicato civile e interessi: ottemperanza nei limiti del decisum (TAR Sicilia n. 374 del 09.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo è vincolato al contenuto del giudicato da eseguire e non può riconoscere pretese che quel giudicato abbia espressamente respinto. Pertanto, ove la sentenza civile abbia confermato il rigetto della domanda di condanna agli interessi legali e moratori maturati anteriormente, il giudice dell’ottemperanza non può accogliere una domanda volta a ottenere quegli stessi interessi. L’integrale esecuzione del capo di condanna principale, comprensivo di capitale, interessi maturati e spese di lite, determina la cessazione della materia del contendere limitatamente a quel capo, restando inammissibile per il resto la domanda di ottemperanza.

Il Fatto

La ricorrente agisce per l’esecuzione di una sentenza della Corte d’Appello di Messina, con la quale il Consorzio per le Autostrade Siciliane è stato condannato al pagamento di una somma di denaro e delle spese di lite. Dopo il passaggio in giudicato, il Consorzio ha disposto il pagamento di un importo comprensivo di capitale, interessi legali maturati dalla pronuncia della sentenza e spese di lite, detraendo quanto dovuto dalla ricorrente all’erario a seguito di interpello presso l’Agente della Riscossione.

Il Consorzio ha quindi chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere. La ricorrente ha replicato che il pagamento sarebbe parziale, sostenendo la spettanza degli interessi maturati dal riconoscimento del debito, risalente al 1989, ovvero dalla domanda introduttiva del giudizio civile fino al soddisfo. È costituita in giudizio anche la società concessionaria indicata come parte.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal contenuto del giudicato civile da ottemperare. La Corte d’Appello aveva condannato il Consorzio al pagamento di una somma per capitale e, al punto n. 3, aveva confermato il rigetto della domanda della ricorrente diretta alla condanna agli interessi legali e moratori, agli ulteriori interessi, anche anatocistici, sulle somme riconosciute dovute, per intervenuta prescrizione.

Su questa base, il TAR ritiene integralmente eseguito il capo di condanna principale: il Consorzio ha corrisposto un importo comprensivo di capitale, interessi e spese di lite, detratto quanto dovuto all’erario. La stessa ricorrente, del resto, aveva chiesto il pagamento del capitale oltre agli interessi legali prodotti dalla domanda introduttiva del giudizio sino al soddisfo e alle spese processuali di primo e secondo grado.

Il Collegio esclude invece che possano essere riconosciuti gli interessi legali maturati dalla data di riconoscimento del debito o dalla proposizione del giudizio civile. Tali voci, osserva, non sono contemplate nel giudicato civile da ottemperare. Anzi, la Corte d’Appello aveva confermato il rigetto della domanda relativa proprio a quegli interessi. Il giudice dell’ottemperanza non può dunque sovrapporre al decisum una statuizione che il giudice civile ha espressamente negato, perché il suo potere è vincolato all’accertamento del contenuto del giudicato.

Ne discende la dichiarazione di cessazione della materia del contendere in parte, nei sensi di cui in motivazione, con rigetto per il resto del ricorso. Le spese di lite sono compensate in ragione delle peculiarità della domanda. Il provvedimento è definitivo e la sentenza è eseguita dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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