Accesso defensionale agli atti della procedura di conferimento di incarichi dirigenziali (TAR Sicilia n. 1967 del 06.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’accesso agli atti della procedura di conferimento degli incarichi dirigenziali ex art. 15 ter d.lgs. 502/1992, richiesto dal dirigente che ha partecipato alla selezione e ne è rimasto escluso, ha natura defensionale ai sensi dell’art. 24, comma 7, legge 241/1990. Esso prevale sull’interesse alla riservatezza dei controinteressati, quando la documentazione richiesta è collegata alla posizione giuridica vantata dall’istante e risulta necessaria per la cura e la tutela del suo interesse legittimo. Le norme che introducono limitazioni all’accesso, in quanto derogatorie al principio generale di cui all’art. 22, comma 2, legge 241/1990, sono di stretta interpretazione. Il giudice amministrativo accerta la fondatezza della pretesa ostensiva e ordina all’amministrazione di consentirla.
Il Fatto
Un dirigente biologo in servizio presso una struttura ospedaliera presenta istanza di accesso alla documentazione relativa alle procedure di assegnazione di incarichi dirigenziali ex art. 15 ter d.lgs. 502/1992, conferiti con delibera del direttore generale. L’istanza riguarda i curricula, le istanze, le valutazioni monocratiche e collegiali degli assegnatari, i fascicoli esaminati dall’ufficio risorse umane e una delibera commissariale.
L’istante aveva partecipato alla procedura, dichiarandosi in possesso di maggiori titoli accademici, professionali e di servizio rispetto agli assegnatari, e ne era rimasta esclusa. L’amministrazione non riscontra l’istanza. La ricorrente agisce quindi per l’annullamento del silenzio e per la condanna dell’ASP alla consegna degli atti. Notificato il ricorso a una sola controinteressata, il Tribunale dispone con ordinanza l’integrazione del contraddittorio verso tutti i dirigenti menzionati. Nessuno si costituisce.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove dall’art. 22, comma 2, legge 241/1990, che qualifica l’accesso come principio generale dell’attività amministrativa, volto a favorire la partecipazione e ad assicurare imparzialità e trasparenza. Il comma 3 introduce il principio della massima ostensione, salve le limitazioni poste a tutela di interessi meritevoli. Ne deriva che le norme limitative vanno lette in modo restrittivo, perché derogatorie a un principio generale. Il collegio richiama sul punto Cons. Stato, Sez. IV, n. 4838 del 2017.
La documentazione richiesta è funzionale alla difesa della posizione della ricorrente. Questa ha partecipato al procedimento per il conferimento degli incarichi, restandone esclusa pur dichiarandosi in possesso di maggiori titoli. Sussiste quindi l’interesse concreto e attuale alla conoscenza degli atti.
L’accesso viene così qualificato come defensionale, ai sensi dell’art. 24, comma 7, legge 241/1990. In questa ipotesi l’interesse ostensivo prevale sull’eventuale riservatezza dei terzi. Il Tribunale richiama TAR Lazio, Sez. I, n. 2484 del 2019.
Poiché la posizione giuridica della ricorrente è collegata ai documenti richiesti, riguardanti l’esercizio del pubblico potere di reclutamento del personale, i documenti risultano necessari per la cura e la tutela dell’interesse legittimo vantato. Il ricorso è pertanto accolto.
Il Tribunale ordina all’ASP di consentire l’accesso entro trenta giorni dalla comunicazione o notifica della sentenza. Le spese seguono la soccombenza verso l’amministrazione, liquidate in dispositivo; nulla verso i controinteressati.
Nota della Redazione
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