Giudizio di ottemperanza e prova dell’inadempimento dell’amministrazione (TAR Sicilia n. 98 del 16.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza l’amministrazione intimata che non contesti specificamente il titolo esecutivo, non ne eccepisca l’idoneità e non provi l’avvenuta esecuzione dell’ordine impartito dal giudice è tenuta a dare esecuzione alla sentenza. I fatti estintivi, modificativi ed impeditivi del diritto vantato dalla parte ricorrente devono essere provati da chi ha interesse ad eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 c.c. L’obbligo di ottemperanza si estende anche al capo della sentenza che ha condannato l’amministrazione al pagamento delle spese di lite. Non è ammessa la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. quando l’esecuzione involga una complessa attività amministrativa di pianificazione.
Il Fatto
La società ricorrente ha proposto azione di ottemperanza per l’esecuzione di una sentenza del TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, con la quale era stato ordinato all’amministrazione regionale di rinnovare il procedimento attivato da un’istanza di perimetrazione, nel rispetto dei principi di adeguata istruttoria e motivazione, concludendolo entro sessanta giorni dalla notificazione con un provvedimento espresso. La stessa sentenza aveva condannato l’amministrazione al pagamento delle spese di lite.
L’amministrazione intimata si è costituita con memoria di mera forma, senza contestare il titolo né comprovare l’avvenuta esecuzione. La ricorrente ha quindi insistito per l’ottemperanza, chiedendo anche la fissazione di una penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente qualificato il ricorso come azione di ottemperanza, rientrando la sentenza tra i provvedimenti per i quali l’art. 112, comma 2, lett. b), cod. proc. amm. ammette tale esperimento. Ha poi verificato il rispetto del termine decennale di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e di quello di deposito previsto dall’art. 87, comma 3, cod. proc. amm.
Quanto alla notifica della pronuncia all’amministrazione debitrice, funzionale al decorso del termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, il Tribunale ha ritenuto rispettate le formalità e i termini di legge.
Nel merito il Collegio ha osservato che l’amministrazione non ha specificamente contestato il titolo esecutivo e la sua idoneità, né ha comprovato l’effettiva ottemperanza dell’ordine di concludere il procedimento, né l’avvenuto pagamento delle spese legali. Ha quindi richiamato il principio per cui i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi del diritto vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 c.c., desumendone la sussistenza dell’obbligo di dare esecuzione alla sentenza, anche con riferimento al capo delle spese.
Il Tribunale ha conseguentemente ordinato all’amministrazione di eseguire entro centoottanta giorni e, per l’ipotesi di inutile decorso del termine, ha nominato quale commissario ad acta il Segretario Generale della Regione Siciliana, con facoltà di delega, prevedendo la liquidazione del compenso con separato decreto e i termini per la presentazione della nota spese ex art. 71 del d.P.R. n. 115/2002.
È stata invece respinta la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., perché l’esecuzione involge una complessa attività amministrativa di pianificazione. Le spese del giudizio sono state liquidate secondo la soccombenza, ai sensi del d.m. n. 55/2014.
Nota della Redazione
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