L’ottemperanza decorre dalla notifica del titolo esecutivo e non dalla spedizione in forma esecutiva (TAR Lombardia n. 2905 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 per la proposizione del ricorso per l’ottemperanza decorre dalla notifica del titolo esecutivo, ossia della sentenza munita di attestazione di conformità ai sensi dell’art. 475 cod. proc. civ., e non richiede la spedizione in forma esecutiva. La sentenza informatica, dotata di asseverazione di conformità all’originale, costituisce titolo per l’esecuzione forzata e il relativo termine di decadenza inizia a decorrere dalla sua notifica presso la sede del debitore.
Il Fatto
Il ricorrente, creditore del Ministero dell’Istruzione e del Merito, agiva per l’ottemperanza a due sentenze del TAR Milano, notificate in copia informatica munita di attestazione di conformità. Le sentenze, condannando l’amministrazione al pagamento delle spese di lite, costituivano titolo esecutivo ai sensi dell’art. 475 cod. proc. civ.. Il ricorrente lamentava la mancata esecuzione del giudicato da parte del Ministero, che si costituiva con memoria di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha preliminarmente scrutinato la procedibilità del ricorso, verificando la decorrenza del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. La questione interpretativa riguardava l’idoneità della notifica della semplice copia informatica della sentenza a far decorrere il termine, senza necessità della spedizione in forma esecutiva.
Il Collegio ha chiarito che il concetto di titolo esecutivo, cui fa riferimento l’art. 14 d.l. n. 669/1996, coincide con l’atto che ai sensi dell’art. 474 cod. proc. civ. attribuisce un diritto certo, liquido ed esigibile. Tale nozione è distinta dalla spedizione in forma esecutiva, disciplinata dall’art. 475 cod. proc. civ., che costituiva requisito per l’esecuzione secondo il rito civile ma che, dopo le modifiche introdotte dalla c.d. Legge Cartabia, non è più necessaria.
Il TAR ha quindi affermato che la formulazione dell’art. 14 d.l. n. 669/1996 non presenta profili di incompatibilità con la nuova previsione dell’art. 475 cod. proc. civ., richiamando a sostegno il precedente del Consiglio di Stato, Sez. V, 9 gennaio 2024, n. 309. Il termine di 120 giorni decorre, pertanto, dalla notifica del titolo esecutivo presso la sede del debitore, che nel caso di specie era avvenuta regolarmente.
Nel merito, il ricorso è stato accolto, rilevando l’inottemperanza dell’amministrazione. Il TAR ha ordinato l’esecuzione delle sentenze entro novanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, nominando sin d’ora, per il caso di perdurante inerzia, il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza quale commissario ad acta. L’attività demandata rientrando nei compiti istituzionali del dirigente, non è stato previsto alcun compenso.
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Nota della Redazione
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