Silenzio inadempimento sul riconoscimento titoli esteri termine 120 giorni (TAR Lazio n. 8792 del 12.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine per la conclusione del procedimento di riconoscimento dei titoli abilitanti all’insegnamento conseguiti in altro Stato membro, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del d. lgs. n. 206/2007, come modificato dal d. lgs. n. 15/2016, è di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa, prorogabile a quattro mesi in caso di richiesta di integrazione documentale. La scadenza di tale termine senza l’adozione di un provvedimento espresso legittima l’azione avverso il silenzio-inadempimento ex artt. 31 e 117 c.p.a., purché l’istanza sia stata riproposta dopo la scadenza del termine. Il giudice, accertata l’inerzia, ordina all’Amministrazione di provvedere nel termine di 120 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, tenuto conto del rilevantissimo numero di istanze della specie, e nomina fin da subito un commissario ad acta per il caso di perdurante inadempienza. L’Amministrazione, nell’esaminare l’istanza, deve valutare l’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite dal richiedente, e disporre, se del caso, opportune e proporzionate misure compensative ai sensi dell’art. 14 della direttiva 2005/36/CE. La controvertibilità sulla riproposizione dell’istanza ai fini della tempestività del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
La ricorrente, in possesso di un titolo conseguito in Spagna ritenuto valido per l’insegnamento di sostegno, presentava al Ministero dell’Istruzione e del Merito un’istanza di riconoscimento in data 31.5.2024, riproposta il 4.11.2025. Rimasta senza riscontro, proponeva ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a. per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento e per la condanna dell’Amministrazione all’adozione di un provvedimento espresso, con nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inerzia. Il Ministero si costituiva in giudizio senza svolgere alcuna difesa.
La Motivazione della Corte
Il Collegio preliminarmente ritiene il ricorso tempestivo, alla luce della riproposizione della domanda, secondo il principio per cui l’istanza presentata dopo la scadenza del termine del procedimento fa nuovamente decorrere il termine per l’azione avverso il silenzio. Viene inoltre confermata la competenza del Ministero dell’Istruzione e del Merito a concludere il procedimento, quale successore del Ministero dell’Istruzione ai sensi dell’art. 6 del decreto legge n. 173/2022.
Quanto al termine per provvedere, il richiamo all’art. 16, comma 6, del d. lgs. n. 206/2007, come modificato dal d. lgs. n. 15/2016, recependo le direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE, impone all’autorità competente di adottare il provvedimento di riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa, prorogabili a quattro in caso di richiesta di integrazione. Tale termine risulta ampiamente decorso alla data di proposizione del ricorso, integrando il vizio di silenzio-inadempimento.
Accertata l’inerzia, il Tribunale fissa il termine per provvedere in 120 giorni dalla notificazione, se anteriore, o dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza. La scelta di un termine più ampio di quello legale è giustificata dal fatto notorio del rilevantissimo numero di istanze della specie, che rende oggettivamente gravoso l’adempimento per la struttura ministeriale. Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, il Collegio nomina sin d’ora, quale commissario ad acta con facoltà di delega, il responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero, che dovrà provvedere nel termine di 90 giorni dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione.
Il Tribunale richiama, infine, i principi stabiliti dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con le sentenze nn. 19, 20, 21 e 22 del 29 dicembre 2022 e ribaditi dalla Sez. VII del Consiglio di Stato n. 1361 del 7 febbraio 2023, in tema di riconoscimento dei titoli conseguiti in altri Stati membri. L’Amministrazione è tenuta a esaminare le istanze considerando l’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, verificando che durata, livello e qualità delle formazioni non siano inferiori a quelli richiesti per i titoli nazionali, e a valutare l’equipollenza disapplicando, in caso di difformità, opportune e proporzionate misure compensative. La verifica deve svolgersi conformemente ai principi enunciati dalla Corte di Giustizia nella sentenza Morgenbesser (causa C-313/01).
Il ricorso è accolto. La controvertibilità della questione relativa alla riproposizione della domanda ai fini della tempestività del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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