Account Internet indecoroso e sospensione dal servizio dell’agente in prova (TAR Marche n. 349 del 19.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di sanzioni disciplinari agli appartenenti alla Polizia di Stato, la sussistenza di un account pubblico su sito Internet di annunci, riconducibile all’agente e idoneo a offrire prestazioni di carattere sessuale, integra la fattispecie di comportamento non conforme al decoro delle funzioni di cui all’art. 4, comma 2, n. 18, del d.P.R. n. 737/1981. La valutazione di indecorosità del fatto costituisce espressione di discrezionalità amministrativa, sindacabile dal giudice amministrativo nei soli limiti dell’eccesso di potere per errore, irrazionalità o travisamento macroscopico. Il carattere di particolare gravità della mancanza, richiesto dall’art. 6, comma 3, n. 1, del d.P.R. n. 737/1981 per l’irrogazione della sospensione dal servizio, può desumersi dalla perdurante visibilità e accessibilità del profilo, anche in assenza di prova certa dell’attivazione volontaria e della materiale gestione dello stesso da parte dell’incolpato. L’agente in prova non consegue automaticamente la nomina in ruolo al termine del periodo di applicazione pratica, essendo questa subordinata al giudizio favorevole dell’amministrazione e all’assenza di ragioni ostative.

Il Fatto

Il ricorrente, vincitore di un concorso pubblico per allievi agenti di Polizia di Stato, svolgeva il periodo di applicazione pratica presso la Questura di Ancona. Nel corso di tale periodo, dopo un incontro con una donna conosciuta tramite un sito di annunci, si verificava un episodio che dava origine a un primo procedimento disciplinare, conclusosi con la deplorazione. Nel frattempo, ulteriori accertamenti rivelavano che il ricorrente era titolare di un account su una pagina Internet con cui pubblicizzava prestazioni e servizi a carattere sessuale.

Da qui l’avvio di un secondo procedimento disciplinare e, in parallelo, del procedimento di espulsione dal corso. I provvedimenti conclusivi di entrambi i procedimenti, adottati dal Capo della Polizia dopo una precedente sentenza del TAR Marche passata in giudicato, sono stati impugnati con due ricorsi poi riuniti, con contestuale richiesta di risarcimento del danno.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce preliminarmente la vicenda processuale, chiarendo che i provvedimenti impugnati non derivano da procedimenti avviati ex novo, ma dalla rinnovazione parziale di procedimenti già iniziati quando il ricorrente rivestiva la qualifica di agente in prova. La precedente sentenza, passata in giudicato, aveva annullato i provvedimenti finali e imposto all’amministrazione di rideterminarsi, fissando le regulae iuris del caso concreto.

Nel merito, il Tribunale ritiene congruamente motivata la valutazione di indecorosità del fatto, data l’esistenza di un account su sito specialistico, riconducibile al ricorrente tramite nome, numero di telefono e fotografie, con offerta di servizi di carattere sessuale. Il Collegio ribadisce che il giudice amministrativo non può sostituire le proprie valutazioni discrezionali di merito a quelle dell’amministrazione, potendo solo verificare la presenza di errori, irrazionalità o travisamenti macroscopici.

La sussunzione nella fattispecie di cui all’art. 4, comma 2, n. 18, del d.P.R. n. 737/1981 è pertanto corretta. Quanto alla particolare gravità, pur non essendo raggiunta la prova incontestabile dell’intenzionale conservazione del profilo dopo l’ingresso in Polizia, l’amministrazione ha sufficientemente argomentato la gravità della condotta almeno dal momento della contestazione, essendo il profilo rimasto pubblico e visibile fino al 4 dicembre 2024 e avendo ricevuto numerose visualizzazioni.

Il Collegio distingue la vicenda da altra pronuncia in cui la sospensione dal servizio fu ritenuta sproporzionata, perché in quel caso le foto erano pubblicate su profilo riservato, non accessibile da chiunque, senza indicazione di dati personali e cancellato pochi giorni dopo l’attivazione. Quanto all’espulsione dal corso, il Tribunale osserva che l’agente in prova non consegue automaticamente la nomina in ruolo e che i tempi tecnici dei procedimenti garantiti giustificano l’adozione del provvedimento anche dopo la conclusione del periodo di applicazione. I ricorsi sono quindi respinti, con compensazione delle spese e rigetto delle pretese risarcitorie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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