Know how generico non giustifica diniego accesso atti stazione radio base (TAR Sicilia n. 100 del 16.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di accesso documentale fondato sulla tutela dei segreti tecnici e commerciali dell’operatore economico è legittimo solo se quest’ultimo individua in modo chiaro e specifico l’informazione riservata, la sua funzione e il vantaggio concorrenziale che ne deriva. In difetto di tale allegazione, del tutto generica e lacunosa, la riservatezza non è configurabile e prevale il principio di trasparenza, insieme al diritto di difesa del richiedente. La vicinitas tra l’abitazione del richiedente e l’impianto giustifica la legittimazione all’accesso. Il termine di trenta giorni per impugnare il diniego decorre solo dal momento in cui il provvedimento rende percepibile il contenuto e i documenti effettivamente negati.

Il Fatto

La ricorrente, proprietaria di un’immobile prossimo a un fondo interessato dalla realizzazione di una stazione radio base per telefonia cellulare, ha presentato istanza di accesso agli atti al Comune per ottenere la documentazione inerente all’impianto. Il Comune ha accolto solo parzialmente l’istanza, negando l’ostensione degli allegati presentati dalle società controinteressate, tra cui elaborati grafici, relazione di analisi di impatto elettromagnetico e titoli autorizzativi.

Il diniego parziale si fondava sull’art. 24, comma 6, lett. d), della legge n. 241/1990, richiamando l’opposizione delle controinteressate che avevano invocato la riservatezza commerciale sul proprio “saper fare o conoscenza”. La ricorrente ha impugnato il provvedimento davanti al TAR Sicilia deducendo difetto di motivazione e genericità dell’opposizione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rigetta anzitutto le eccezioni di inammissibilità. Quanto alla legittimazione, essa si fonda sulla presentazione della domanda di accesso e insorge quando questa sia respinta; nel caso di specie la vicinitas dell’abitazione della ricorrente rispetto all’impianto la legittima a richiedere l’accesso documentale, secondo il richiamo a Cons. Stato, sez. V, n. 8741 del 2021 e a TAR Campania, sez. III, n. 7 del 2025.

Quanto alla tardività, il termine di cui all’art. 116 c.p.a. decorre solo dal momento in cui dalla determinazione amministrativa emerge, anche implicitamente, il contenuto e i documenti per i quali l’accesso è stato negato. Nel caso concreto tale indicazione non emergeva dal provvedimento del 4 giugno 2025, ma solo dalla successiva parziale ostensione del 25 giugno 2025.

Nel merito, il Collegio ribadisce che l’ostensione può essere negata solo in presenza di un’informazione specificamente individuata, suscettibile di sfruttamento economico e idonea a garantire un vantaggio concorrenziale, con effettivi caratteri di segretezza oggettiva. In difetto, il principio di trasparenza prevale sul know how dell’impresa, come affermato da Cons. Stato, sez. V, n. 8257 del 2024 e Cass. Sez. V n. 5547 del 2025.

L’operatore economico, consapevole che la richiesta di titoli abilitativi lo espone a esigenze di trasparenza, deve individuare in modo chiaro la competenza o conoscenza che intende mantenere riservata, indicandone oggetto, funzione e vantaggio competitivo. Nel caso di specie tale allegazione è carente, sia nel provvedimento impugnato sia negli scritti difensivi, e la tipologia di documentazione richiesta, riferita a impianti radio base standard, esclude la sussistenza di particolari segreti industriali. Il Collegio ricorda infine che l’istanza può essere rivolta anche all’amministrazione che detiene i documenti senza averli formati, secondo Cons. Stato, sez. III, n. 6037 del 2025.

Il ricorso è quindi accolto, con obbligo di integrale ostensione nel termine di trenta giorni. Le spese seguono la soccombenza nei confronti delle controinteressate e sono compensate con il Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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