Ordine di demolizione in zona agricola e interesse pubblico (TAR Toscana n. 712 del 13.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In zona agricola l’ordine di demolizione di opere realizzate in assenza di titolo edilizio non richiede una motivazione rafforzata in ordine allo specifico interesse pubblico. La repressione degli abusi edilizi costituisce attività vincolata, ancorata al solo ricorrere dei presupposti di fatto e di diritto, e prescinde dal decorso del tempo. Colui che intende edificare in zona agricola deve dimostrare lo status di imprenditore agricolo, essendo consentite solo le opere concretamente strumentali all’attività agricola; la realizzazione di manufatti destinati ad abitazione o a deposito di materiali ne evidenzia l’uso non agricolo e legittima la reazione demolitoria dell’Amministrazione.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza con cui il Comune ha ingiunto la demolizione di fabbricati e manufatti realizzati in assenza di permesso di costruire su un’area a destinazione agricola, con contestuale ripristino dello stato dei luoghi. Il provvedimento traeva origine da un verbale della Polizia Municipale che aveva accertato la presenza di un edificio, di una tettoia, di accessori in muratura, di un box prefabbricato e di una viabilità interna realizzata mediante livellamenti e piattaforme in calcestruzzo.
Il ricorrente ha dedotto l’eccesso di potere, sostenendo che l’Amministrazione avrebbe dovuto motivare l’esistenza di uno specifico interesse pubblico alla demolizione. Il Comune si è costituito chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto il ricorso rilevando, in via dirimente, che l’esecuzione dei fabbricati in assenza di titolo edilizio è circostanza pacifica e non contestata. Le opere insistono su un’area esterna al centro abitato, ricompresa in zona a esclusiva o prevalente funzione agricola, qualificata dal vigente P.R.G. come area di particolare interesse e inserita nel sistema delle aree agricole collinari.
L’Amministrazione ha inoltre accertato un cambio di destinazione d’uso da superficie agricola ad area urbanizzata, confermato dalla realizzazione di livellazioni, piattaforme in calcestruzzo, pavimentazioni, marciapiedi e muri di contenimento destinati a resede e a stoccaggio di materiali. Parte dei manufatti risulta adibita ad abitazione, come dimostrano infissi, pavimenti, rivestimenti, impianti tecnologici e un servizio igienico; gli altri sono utilizzati come depositi, ricovero di attrezzature edili e officina.
La Corte ha richiamato l’orientamento secondo cui chi intende edificare in zona agricola deve dimostrare lo status di imprenditore agricolo, a salvaguardia delle caratteristiche urbanistiche dell’area e per prevenire l’utilizzo dell’agro a fini residenziali. Solo le opere concretamente strumentali all’attività agricola possono essere assentite.
Quanto alla dedotta inerzia dell’Amministrazione e alla risalenza degli abusi, il Collegio ha ricordato che la repressione degli abusi edilizi è attività vincolata e prescinde dal decorso del tempo. Le opere risultano comunque realizzate dopo il 2002, come attestato dall’ortofoto depositata che documenta l’area libera da fabbricati.
Il provvedimento impugnato contiene dunque un ampio riscontro degli abusi e delle relative motivazioni, con espresso riferimento all’assenza di titoli abilitativi e al contrasto con lo strumento urbanistico. Il ricorso è stato respinto, con condanna del ricorrente alle spese di lite liquidate in euro 2.000,00 oltre oneri di legge.
Nota della Redazione
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