Criteri di valutazione nei concorsi universitari e sindacato del giudice amministrativo (TAR Puglia, Sez. II, n. 364 del 11.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nell’ambito delle procedure selettive per la chiamata di professori universitari, la determinazione dei criteri di valutazione e la ponderazione dei relativi punteggi costituisce espressione della ampia discrezionalità dell’Amministrazione, sindacabile in sede di legittimità solo attraverso i parametri dell’attendibilità, della ragionevolezza e della proporzionalità. Non sussiste l’onere della c.d. prova di resistenza a carico del ricorrente quando i vizi dedotti siano diretti a conseguire l’annullamento totale o parziale della procedura. La censura di genericità dei subcriteri valutativi è inammissibile per difetto di concretezza se il ricorrente non allega elementi circostanziati dai quali desumere l’effettiva incidenza del vizio sugli esiti della selezione.

Il Fatto

Il ricorrente, candidato terzo classificato, ha impugnato gli atti della procedura selettiva bandita dall’Università del Salento per la copertura di un posto di professore di prima fascia nel settore scientifico-disciplinare dell’Ecologia. Ha contestato la delibera del Consiglio di Dipartimento recante i punteggi massimi assegnabili ai diversi indicatori, la genericità dei criteri elaborati dalla Commissione, la sovrapposizione tra la fase di definizione dei criteri e quella di conoscenza dei curricula e l’illegittima estensione di un indicatore alla supervisione delle tesi di laurea.

Il ricorso è stato notificato dopo l’approvazione degli atti concorsuali, con conseguente nomina della prima classificata. Le Amministrazioni e la controinteressata hanno eccepito l’inammissibilità per difetto di prova di resistenza e la tardività dell’impugnazione della delibera sui punteggi.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha preliminarmente rigettato l’eccezione di inammissibilità per difetto di prova di resistenza, osservando che il ricorrente mirava alla caducazione dell’intera procedura e non alla propria collocazione in graduatoria. In tali ipotesi, la prova di resistenza non è esigibile, poiché non sono prefigurabili il contenuto e la portata dei nuovi criteri che la Commissione potrebbe deliberare a seguito di un eventuale annullamento.

Nel merito, il Collegio ha ritenuto legittima la scelta di attribuire un peso preponderante all’attività di docenza rispetto alla ricerca, in quanto coerente con l’oggetto della selezione. Ha escluso che il regolamento universitario imponga un’equiparazione tra i due ambiti e ha giudicato l’analisi del ricorrente parcellizzata e asistematica, poiché fondata su singoli indicatori senza considerare il quadro complessivo.

Quanto alla presunta genericità dei subcriteri, il TAR ha evidenziato che il ricorrente non aveva offerto alcun elemento per dimostrare l’incidenza del vizio sugli esiti, né indicato l’incongruità dei punteggi rispetto ai titoli posseduti. La doglianza è stata quindi considerata meramente teorica e priva del requisito di concretezza richiesto per l’interesse al ricorso.

La sovrapposizione temporale tra definizione dei criteri e conoscenza dei nominativi è stata infine smentita dal verbale della Commissione, assistito da fede privilegiata ex art. 2700 cod. civ., e dalla documentazione depositata dall’Università, che attestava l’avvenuta elaborazione dei criteri prima dell’inoltro dell’elenco dei candidati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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