Ripiano payback dispositivi medici solo per vendite effettive (TAR Abruzzo n. 234 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di ripiano del superamento del tetto di spesa per l’acquisto di dispositivi medici, previsto dall’art. 9-ter del d.l. n. 78/2015, grava esclusivamente sulle imprese che abbiano effettivamente venduto dispositivi medici alle strutture del Servizio sanitario regionale nel periodo considerato, generando un fatturato rilevante ai fini contabili. La locazione, il comodato d’uso e le cessioni a titolo gratuito non integrano il presupposto applicativo del meccanismo, che presuppone pur sempre un rapporto di compravendita. Grava sull’Amministrazione l’onere di dimostrare la sussistenza dei presupposti impositivi in capo all’impresa destinataria della richiesta di ripiano.
Il Fatto
Una società fornitrice di prodotti sanitari ha impugnato la determinazione con cui la Regione Abruzzo l’ha inclusa tra le imprese debitrici del ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, richiedendole una somma di denaro. La ricorrente ha dedotto di non aver mai venduto dispositivi medici alle aziende sanitarie regionali nel quadriennio: uno dei prodotti era stato concesso in locazione, mentre gli altri due erano stati oggetto solo di cessioni gratuite o comodati d’uso, comunque mai verso gli enti del Servizio sanitario abruzzese.
La Motivazione del Tribunale
Il Tribunale ha respinto le eccezioni preliminari sollevate dalla ASL. Ha escluso l’incompetenza territoriale in favore del TAR Lazio, rilevando che la ricorrente ha impugnato solo i provvedimenti regionali e delle ASL abruzzesi, senza formulare censure autonome avverso i decreti ministeriali presupposti, che peraltro hanno natura di atti amministrativi generali. Ha inoltre dichiarato infondate le eccezioni di carenza di interesse e difetto di legittimazione passiva, poiché le delibere dei direttori generali, ancorché a valenza ricognitiva, risultano idonee a ledere la sfera giuridica del destinatario individuando il soggetto inciso dall’obbligazione di ripiano.
Nel merito, il Collegio ha accolto il primo motivo di ricorso. L’art. 9-ter, comma 9, del d.l. n. 78/2015 stabilisce che ciascuna azienda fornitrice concorre alle quote di ripiano in misura pari all’incidenza percentuale del proprio fatturato sul totale della spesa per l’acquisto di dispositivi medici a carico del Servizio sanitario regionale. La norma fa espresso riferimento al fatturato derivante dalla vendita, sicché il meccanismo del payback non può estendersi a operazioni commerciali di natura diversa, come locazioni, comodati o cessioni gratuite.
Il Tribunale ha richiamato i precedenti del TAR Puglia e del TAR Marche, secondo cui il sistema del payback presuppone l’esistenza di un rapporto di compravendita avente a oggetto dispositivi medici. Ha inoltre valorizzato il principio dispositivo di cui all’art. 64 c.p.a., rilevando che le allegazioni documentate dalla ricorrente non sono state specificamente contestate dalle Amministrazioni intimate, le quali si sono limitate a depositare memorie di stile o a richiamare una mera attività di ricognizione contabile.
Il provvedimento impugnato è stato infine ritenuto carente sia nell’indicazione delle modalità di quantificazione della somma richiesta sia nella specificazione del titolo del rapporto giuridico intrattenuto. Accolta la censura principale, le ulteriori doglianze sono rimaste assorbite per sopravvenuta carenza di interesse, con annullamento parziale degli atti impugnati e integrale compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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