Equivalenza funzionale del prodotto offerto e motivazione per punteggi tecnici (TAR Toscana n. 715 del 15.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di appalti pubblici, l’offerta di un prodotto composto da materiali strutturalmente diversi da quelli descritti dal capitolato tecnico è ammissibile in applicazione del principio di equivalenza, purché la lex specialis espliciti le finalità e i bisogni che la prescrizione tecnica è destinata a soddisfare e il prodotto proposto risulti idoneo a garantirne la piena soddisfazione. La valutazione di equivalenza può essere espressa anche in forma implicita, quando dalla documentazione tecnica depositata emerga la rispondenza del prodotto ai requisiti richiesti. Nelle gare pubbliche, l’attribuzione di un punteggio numerico integra motivazione sufficiente allorché i criteri di valutazione siano predeterminati, intellegibili e correlati a specifiche caratteristiche dei prodotti, senza necessità che la valutazione sia riconducibile a formule meccaniche o matematiche. Il requisito di specifica esperienza dei commissari nel settore oggetto del contratto non può essere inteso in senso rigorosamente settoriale, dovendo essere valutato in modo funzionale alla complessità e trasversalità delle prestazioni richieste.

Il Fatto

Una società ha partecipato alla procedura aperta indetta dall’ente di supporto tecnico amministrativo regionale per l’affidamento, mediante accordo quadro ai sensi dell’art. 59 del d.lgs. n. 36/2023, della fornitura di dispositivi medici occorrenti alle aziende sanitarie regionali. Il lotto controverso aveva ad oggetto un feltro assorbente e idrofilico con sistema di rilascio prolungato di clorexidina, destinato alla protezione del sito di inserzione dei cateteri vascolari.

Il lotto è stato aggiudicato a un’altra società, che ha offerto un prodotto di conformazione strutturale diversa, ritenuto equivalente dalla stazione appaltante. La ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione deducendo l’inammissibilità dell’offerta della controinteressata, l’illogicità dei punteggi tecnici attribuiti e la carenza di specifica competenza dei commissari. La controinteressata ha proposto ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente ricostruito la funzione del presidio oggetto del lotto, individuando tre esigenze della stazione appaltante: la costituzione di una barriera fisica tra ferita e ambiente esterno, il mantenimento dello stato asettico mediante rilascio graduale di clorexidina e l’assorbimento dei liquidi promananti dalla ferita.

Su tali basi il Tribunale ha applicato il principio di equivalenza, richiamando l’orientamento del giudice amministrativo di appello secondo cui l’offerta di un prodotto composto da materiali diversi può ritenersi equivalente quando la lex specialis esplicita le finalità e i bisogni che la prescrizione tecnica intende soddisfare (Consiglio di Stato sez. III, 4155/2024). Dalla scheda tecnica del prodotto aggiudicatario è emerso che lo stesso assolve a tutte le esigenze indicate, garantendo la barriera, il rilascio della clorexidina e l’assorbimento dell’essudato.

Quanto alla dedotta marginalità della proprietà assorbente, il Collegio ha rilevato che la dichiarazione di equivalenza della controinteressata riferiva il carattere marginale alla conformazione strutturale del materiale e non alla proprietà di assorbenza. In ogni caso, la lex specialis non prescriveva una capacità minima di assorbimento. Sul requisito dell’idrofilia, il Tribunale ha osservato che un materiale assorbente non può essere idrorepellente, poiché in tal caso i liquidi non potrebbero transitare dalla pelle ed essere trattenuti.

Sulla asserita acritica recezione della dichiarazione di equivalenza, il Collegio ha affermato che la valutazione può essere effettuata anche in forma implicita, ove dalla documentazione tecnica sia desumibile la rispondenza del prodotto al requisito (Consiglio di Stato sez. III, 9.06.2022, n. 4721). Quanto alla contestata attribuzione del medesimo punteggio tecnico ai due dispositivi, il Tribunale ha chiarito che una valutazione uguale non è incompatibile con le diversità dei prodotti, ma indica che la Commissione ne ha apprezzato allo stesso modo le rispettive qualità.

Sul motivo relativo alla mera attribuzione del punteggio numerico, il Collegio ha osservato che la legge di gara prevedeva una graduazione dei coefficienti correlata a giudizi non numerici, da insufficiente a ottimo, con parametri puntuali e collegati a specifiche caratteristiche dei prodotti. Il punteggio numerico integra quindi motivazione sufficiente, anche quando i criteri attengano ad aspetti qualitativi non apprezzabili secondo formule meccaniche (Consiglio di Stato sez. III, 12.10.2023, n. 8893).

Infine, sulla competenza dei commissari, il Tribunale ha ribadito che il requisito di esperienza nello specifico settore deve essere interpretato in modo funzionale e non atomistico, in ragione della complessità e trasversalità delle prestazioni (Cons. Stato, sez. VII, 20.6.2025, n. 5392). Il ricorso è stato respinto, con conseguente difetto di interesse all’esame del ricorso incidentale e condanna della ricorrente alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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