Giudizio di ottemperanza e quantificazione del credito nel ricorso (TAR Lombardia n. 1565 del 02.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertata l’inottemperanza dell’Amministrazione al giudicato, assegna un termine per l’esecuzione e nomina, per il caso di perdurante inerzia, il commissario ad acta. Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito, ma funzione di consentirne il soddisfacimento: ne deriva che la quantificazione delle somme operata dal creditore non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione, dovendosi verificarne l’esatta misura di capitale e interessi secondo il titolo e la legge. Il termine dilatorio di 120 giorni previsto per le Amministrazioni dello Stato deve essere decorso prima dell’azione esecutiva.

Il Fatto

Con la sentenza n. 119/2024 la Sezione Lavoro del Tribunale di Como ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere al ricorrente, a titolo di carta docente per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2023/2024, la somma complessiva di euro 2.000,00. Il titolo è passato in giudicato ed è stato notificato all’Amministrazione.

Non avendo il Ministero provveduto al pagamento, il creditore ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Lombardia, chiedendo di ordinare la conformazione al giudicato, di nominare un commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza e di condannare l’Amministrazione alle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che la pretesa è sorretta da idonea documentazione e non è stata adeguatamente contrastata dall’Ente debitore. Il titolo posto a fondamento dell’azione è la sentenza del giudice del lavoro, munita di valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

Su un punto il TAR puntualizza la natura del rimedio: il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma solo la funzione di consentirne il soddisfacimento. La dimensione esatta del diritto discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali.

Ne consegue che l’entità delle somme richieste, così come calcolata dal creditore, non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione. Il capitale residuo e gli interessi andranno verificati nella loro misura e decorrenza secondo i parametri del titolo e dell’art. 1283 e ss. cod. civ.

Il Collegio accerta inoltre che è decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30. Le Amministrazioni dello Stato dispongono di tale intervallo, dalla notificazione del titolo esecutivo, prima che possa avviarsi l’azione per il recupero coattivo.

Il ricorso è dunque accolto: il TAR dichiara l’inottemperanza dell’Ente resistente e gli assegna un termine di novanta giorni per il pagamento delle somme recate dal titolo, dedotti i versamenti effettuati, degli accessori di legge e degli interessi maturati dopo la presentazione del ricorso. Per il caso di inutile decorso del termine è nominato commissario ad acta il dirigente della Ragioneria Territoriale dello Stato, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza. L’Amministrazione è infine condannata alle spese, distratte a favore dei difensori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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