DACUR: basta la denuncia per disordini in pubblici esercizi, il pericolo si valuta in via prognostica (TAR Molise n. 261 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di accesso e di stazionamento presso pubblici esercizi e locali di pubblico trattenimento, c.d. DACUR o DASPO urbano, ex art. 13-bis d.l. n. 14/2017, conv. in l. n. 48/2017, si fonda su due presupposti: la formale denuncia dell’interessato, negli ultimi tre anni, per reati commessi in occasione di gravi disordini avvenuti in detti luoghi o per i delitti non colposi contro la persona o il patrimonio ivi specificamente indicati, e la sussistenza di un pericolo concreto e attuale per la sicurezza. Non è richiesta la prova, oltre ogni ragionevole dubbio, della commissione del reato: la misura appartiene al diritto amministrativo della prevenzione e opera secondo la logica del “più probabile che non”, essendo sufficienti elementi di fatto anche solo indiziari. La valutazione della pericolosità sociale ha natura prognostica e dinamica e prescinde dall’esito del procedimento penale.
Il Fatto
Il Questore di Campobasso aveva adottato nei confronti del ricorrente il divieto di accesso e di stazionamento, per tre anni, da un esercizio pubblico e da tutti i locali di pubblico intrattenimento situati in una determinata area, ai sensi dell’art. 13-bis del d.l. n. 14/2017. Il provvedimento traeva origine da un episodio verificatosi il 17.2.2026, quando ignoti avevano diffuso spray urticante tra la folla di un affollato evento musicale, causando il panico tra i partecipanti. Il ricorrente, identificato all’esito delle prime indagini, era stato deferito all’Autorità giudiziaria.
Il destinatario della misura impugnava il provvedimento, deducendo vizi istruttori e motivazionali e la propria estraneità ai fatti. L’Amministrazione si costituiva in giudizio per resistere al ricorso.
La Motivazione della Corte
Il TAR Molise, pronunciando in forma semplificata ex art. 60 cod. proc. amm., ha respinto il ricorso, ricostruendo il quadro normativo del c.d. DASPO urbano. La norma richiede che l’interessato sia stato denunciato per reati commessi in occasione di gravi disordini in pubblici esercizi o per delitti non colposi contro la persona o il patrimonio, e che dalla condotta possa derivare un pericolo per la sicurezza. La prima condizione ha natura oggettiva e riflette il fatto storico della denuncia, che trova fondamento sufficiente nella pendenza di un procedimento penale per uno dei reati indicati. In tal senso, il Collegio richiama il precedente del Consiglio di Stato n. 866 del 2019 e la giurisprudenza del TAR Lazio, Sez. I ter, ordinanza n. 5755 del 2021.
La seconda condizione richiede, invece, una valutazione prognostica e dinamica di pericolo attuale, ancorata al tenore letterale della norma che parla di pericolo che “possa derivare” dalla condotta, in coerenza con la funzione precauzionale della misura. Nel caso di specie, il Collegio ha ritenuto sussistente il requisito oggettivo, essendo il ricorrente stato deferito per il reato ex art. 110 e 674 cod. pen., ascrivibile ai fatti commessi in occasione di gravi disordini in luogo pubblico. Quanto al requisito dinamico, la motivazione del provvedimento risultava adeguata, fondandosi sul raffronto tra l’episodio del 17.2.2026 e i precedenti pregiudizi di polizia, tra cui un analogo divieto emesso nel 2025 per fatti della stessa natura, circostanze non specificamente contestate dal ricorrente.
Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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