Permesso di soggiorno UE: onere documentale su requisiti alloggio e reddito (TAR Toscana n. 677 del 03.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di rilascio del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo UE, l’onere di allegare e documentare il possesso dei requisiti previsti dalla disciplina vigente, e in particolare di quello alloggiativo e di quello reddituale, grava sul richiedente. La pubblica amministrazione può respingere l’istanza quando constati l’assenza di tali presupposti, anche attraverso controlli d’ufficio presso archivi telematici e banche dati. Il diniego non è affetto da automatismo ostativo quando si fonda su una motivazione articolata che dà conto dell’esame della situazione complessiva del richiedente.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino extracomunitario, ha impugnato il decreto con cui la Questura ha rigettato la sua istanza di rilascio del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo UE, notificato il 18 maggio 2022. Il provvedimento si fondava sulla ritenuta insussistenza dei requisiti reddituali e alloggiativi.

Il ricorrente ha dedotto l’eccesso di potere e la violazione degli artt. 3, 24 e 97 Cost., sostenendo di essere titolare di una società con un reddito dichiarato nel 2021 e di risiedere effettivamente nel Comune. Ha inoltre lamentato l’ingiustizia manifesta e l’omessa valutazione di circostanze determinanti, per non aver l’amministrazione dato conto, nella motivazione, di un esame complessivo della sua posizione. La Questura si è costituita contestando le argomentazioni e chiedendo il rigetto. L’istanza cautelare è stata respinta con ordinanza n. 599/2022.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha respinto il ricorso, ritenendolo infondato. Il passaggio centrale riguarda l’onere documentale posto a carico del richiedente: il ricorrente non ha mai prodotto alcuna documentazione sulla propria situazione alloggiativa, come il contratto di affitto, la dichiarazione di ospitalità o il certificato di idoneità alloggiativa, elementi indispensabili per il rilascio di qualsiasi titolo di soggiorno.

Sul piano fattuale, l’amministrazione ha rilevato che dalle consultazioni anagrafiche il ricorrente risultava iscritto nuovamente all’anagrafe per “iscrizione da ricomparsa” dal 4 marzo 2022, a un indirizzo diverso da quello originariamente dichiarato nell’istanza. L’argomentazione sul requisito reddituale non ha avuto riscontro: dai controlli presso gli archivi telematici di Punto Fisco e Info Camere è emerso che la società di cui il ricorrente è titolare è inattiva e non risulta aver depositato il bilancio relativo all’anno 2020, né aver presentato la dichiarazione dei redditi per lo stesso anno.

È risultata smentita anche l’affermazione secondo cui il ricorrente non avrebbe mai avuto segnalazioni di polizia. L’amministrazione ha evidenziato una condanna con decreto penale del Tribunale di Livorno del 22.02.2021 e una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti del Tribunale di Aosta, irrevocabile il 31.07.2021, per falsità materiale commessa dal privato in certificati o autorizzazioni amministrative.

Il Tribunale ha precisato che, anche a prescindere da tali precedenti, il provvedimento impugnato non si fonda su un automatismo ostativo, ma su una motivazione articolata che prende in considerazione l’assenza dei presupposti richiesti dalla disciplina vigente. L’infondatezza di tutte le censure ha dunque condotto al rigetto del ricorso, con compensazione delle spese in ragione della particolarità della fattispecie esaminata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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