Trasferimento d’autorità del militare e onere motivazionale (TAR Toscana n. 679 del 08.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
I provvedimenti di trasferimento d’autorità dei militari costituiscono ordini, rispetto ai quali l’interesse del militare a prestare servizio in una determinata sede assume, di norma, rilevanza di mero fatto. In quanto strettamente connessi alle esigenze organizzative dell’Amministrazione e alla disciplina del rapporto di servizio, sono sottratti all’applicazione della normativa generale sul procedimento amministrativo, ai sensi dell’art. 1349, comma 3, d.lgs. n. 66/2010, e non richiedono una particolare motivazione, prevalendo l’interesse pubblico al rispetto della disciplina e allo svolgimento del servizio. L’eventuale carattere dequalificante della nuova destinazione, idoneo a incidere sull’onere motivazionale, deve essere allegato e provato dal militare interessato.

Il Fatto

Un maresciallo dell’Esercito, incursore delle Forze speciali, prestava servizio presso una Base di addestramento incursori, dopo una carriera contraddistinta da corsi di specializzazione, brevetti internazionali e missioni in teatri operativi complessi. Nel gennaio 2025 l’Amministrazione gli trasmetteva un modulo precompilato di istanza di trasferimento, invitandolo a sottoscriverlo. Il militare segnalava di non aver mai manifestato tale volontà; pochi giorni dopo l’Amministrazione comunicava che l’esigenza era rientrata.

Successivamente, su proposta del reparto di appartenenza, il Dipartimento impiego del personale disponeva il trasferimento d’autorità del militare presso un altro Comando, con decorrenza dal 1.05.2025 e contestuale reinquadramento. Il ricorrente impugnava il provvedimento davanti al TAR, deducendo sviamento di potere, difetto di motivazione, dequalificazione professionale e disparità di trattamento. Il Tribunale, con ordinanza cautelare, fissava la discussione nel merito.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è nel complesso infondato. Il Collegio muove dal principio consolidato secondo cui i provvedimenti di trasferimento d’autorità dei militari sono ordini, sottratti alla normativa generale sul procedimento amministrativo in forza dell’art. 1349, comma 3, d.lgs. n. 66/2010, e non richiedono particolare motivazione. L’interesse del militare a restare in una sede determinata è, di norma, recessivo rispetto alle esigenze organizzative dell’Amministrazione.

Il Tribunale richiama la giurisprudenza amministrativa sul punto, tra cui Cons. Stato, sez. II, n. 6477 del 2023, n. 8797 del 2022, n. 4071 del 2021 e n. 1910 del 2021. Esamina poi i precedenti invocati dal ricorrente — Cons. Stato, sez. IV, n. 623 del 2011 e n. 4577 del 2011 — rilevandone la non pertinenza: in quei casi le modalità anomale della procedura avevano rivelato intenti sostanzialmente punitivi, mentre in quello qui esaminato l’iter è risultato lineare.

Nel merito, il provvedimento risulta motivato. Nella proposta di reimpiego si evidenzia che il personale proveniente dal Comparto rappresenta una risorsa pregiata, le cui conoscenze, arricchite dall’esperienza internazionale, garantiscono una crescita capacitiva dell’intero comparto delle Forze speciali. Nello specchio allegato si specifica inoltre che l’interessato, brevettato incursore con pregressa esperienza nel settore infrastrutturale, avrebbe sopperito a una carenza prevista nell’anno in corso.

Quanto alla dedotta dequalificazione, il militare non ha fornito alcuna prova del carattere dequalificante del trasferimento con reinquadramento nella posizione di “Specialista OS Incursore”. Il suo interesse a permanere fino al pensionamento nella sede e con il profilo precedenti è pertanto da ritenersi recessivo. Il ricorso è respinto e il ricorrente condannato alle spese di lite, liquidate in € 3.000,00 oltre oneri accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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