Sopravvenuto difetto di interesse e spese nel ricorso per ore di sostegno (TAR Campania n. 4056 del 25.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso la determinazione delle ore di sostegno settimanali assegnate all’alunno con disabilità è dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando, nelle more del giudizio, l’amministrazione scolastica abbia integralmente ottemperato all’ordinanza cautelare di accoglimento, assegnando le ore ritenute necessarie dal GLO e attestate dal dirigente scolastico. La pronuncia sulla spese segue il criterio della soccombenza virtuale, desumibile dalle ragioni che avevano fondato l’accoglimento della domanda cautelare, e non la mera cessazione della materia del contendere per fatto della parte ricorrente.

Il Fatto

I genitori esercenti la responsabilità sul figlio minore hanno impugnato il provvedimento con cui l’Istituto Comprensivo aveva assegnato all’alunno 18 ore settimanali di sostegno, a fronte di un orario di frequenza di 30 ore e del fabbisogno emergente dal verbale del GLO del 28 maggio 2025. La Sezione, con ordinanza cautelare del 27 ottobre 2025, aveva accolto l’istanza ai fini del riesame, sollecitando l’amministrazione a rideterminarsi previa adozione del PEI 2025/2026.

Nelle more del giudizio l’Istituto ha provveduto a richiedere all’Ufficio Scolastico Regionale ulteriori 12 ore settimanali, attestando con certificato del 3 giugno 2026 l’assegnazione di 30 ore dal 15 novembre 2025. Il ricorrente ha quindi dichiarato l’ottemperanza e chiesto la declaratoria di sopravvenuto difetto di interesse, insistendo per la condanna alle spese.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale rileva che il ricorso, come espressamente dichiarato dalla parte nella memoria del 15 giugno 2026, è improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse. L’ottemperanza all’ordinanza cautelare e l’assegnazione delle ulteriori ore di sostegno hanno fatto venir meno l’interesse alla decisione di merito.

La cessazione della materia non esaurisce però il contenzioso sul punto delle spese. Il Collegio applica la regola della soccombenza virtuale, che consente di porre le spese a carico della parte che, in una ipotetica pronuncia di merito, sarebbe risultata soccombente. Il fondamento è individuato nelle ragioni dell’ordinanza cautelare di accoglimento, che il Tribunale dichiara di recepire e confermare integralmente.

In quella sede la Sezione aveva osservato che il PEI costituisce l’unico atto collegiale, adottato dall’organo specializzato, con cui può essere determinato il fabbisogno di insegnamento scolastico, richiamando il proprio consolidato indirizzo. Nella verifica finale del PEI 2024/2025 e nel verbale GLO emergeva che, a fronte di 18 ore assegnate, ne risultavano necessarie 30.

Le difese erariali avevano invocato il limite massimo di 18 ore fissato dal decreto interministeriale 1 agosto 2023 n. 153, Allegato C1. Tale argomento non regge rispetto alle risultanze del GLO e alla necessità di commisurare l’insegnamento di sostegno al fabbisogno effettivo e alla patologia accertata.

Conseguentemente le Amministrazioni Scolastiche resistenti sono condannate in solido al pagamento delle spese e dei compensi di lite, liquidati in 1.500,00 euro oltre accessori, con attribuzione al difensore dei ricorrenti antistatario ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. Il Tribunale ordina infine l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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