Successore a titolo particolare e inammissibilità del ricorso per censure di merito (Cass. civ. Sez. 1 n. 8862 del 08.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per difetto di specificità ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., il motivo di ricorso per cassazione che, pur deducendo formalmente la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, si risolva in una critica all’apprezzamento di fatto compiuto dal giudice di merito, senza indicare le affermazioni in diritto della sentenza impugnata asseritamente contrastanti con le norme regolatrici della fattispecie. È altresì inammissibile l’eccezione di nullità contrattuale sollevata per la prima volta in sede di legittimità qualora la parte non deduca anche l’emersione della relativa causa dagli atti del giudizio di merito, nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie, ferma l’impossibilità di ammettere nuove prove.
Il Fatto
A seguito della revoca di un contributo di € 52.165,00 disposta dalla Regione per presunte irregolarità, la società beneficiaria aveva convenuto in giudizio l’ente, ottenendo dal Tribunale la disapplicazione della determinazione dirigenziale di revoca. La Corte d’Appello, riformando la decisione, aveva invece ravvisato la violazione della lex specialis del bando PIA 2007, avendo la società acquistato beni usati e non nuovi di fabbrica, con sovrafatturazione e ricarichi anomali finalizzati al raggiungimento della soglia minima di investimento.
La società, successivamente cedente i propri rami d’azienda a una diversa società, aveva impugnato la sentenza d’appello dinanzi alla Corte di cassazione, deducendo l’errata interpretazione delle norme del bando e l’erronea valutazione delle prove. La Regione, nel controricorso, aveva eccepito in via preliminare la nullità del contratto di cessione per causa illecita e frode alla legge e la natura meritale delle censure proposte.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato in via preliminare l’eccezione di nullità del contratto di cessione sollevata dalla Regione, reputandola inammissibile per difetto di specificità. Secondo il consolidato principio di legittimità, la parte che deduca per la prima volta in sede di legittimità la nullità di un contratto deve indicare, a pena di inammissibilità, anche la sua emersione dagli atti del giudizio di merito; nel caso di specie, l’accertamento richiesto presupponeva un vaglio di elementi fattuali non debitamente rappresentati.
Quanto al ricorso principale, la Corte ha rilevato che entrambi i motivi, pur formalmente rubricati come violazioni di legge, si concentravano sull’apprezzamento di fatto compiuto dalla corte territoriale in ordine alle ragioni della revoca e alla natura dei beni acquistati. Richiamando il costante orientamento secondo cui il motivo deve contenere la specifica indicazione delle affermazioni in diritto della sentenza gravata, il Collegio ha concluso per la natura meritale delle censure e per la conseguente inammissibilità del ricorso.
In applicazione del principio di soccombenza, la Corte ha condannato il ricorrente alla rifusione delle spese di lite e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
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Nota della Redazione
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