L’ottemperanza per decreto ingiuntivo esecutivo non opposto è ammissibile e fondata (TAR Molise n. 241 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto ingiuntivo dichiarato definitivamente esecutivo ai sensi dell’art. 647 cod. proc. civ. ha valore di cosa giudicata ai fini della proposizione del ricorso per ottemperanza, rientrando nell’ambito applicativo dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che assimila alle sentenze passate in giudicato gli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario. L’azione è ammissibile decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997, dalla notifica del titolo esecutivo. L’amministrazione che non dimostri l’integrale adempimento è tenuta a dare esecuzione al titolo; la nomina del commissario ad acta è disposta per fronteggiare l’eventualità di un perdurante inadempimento.
Il Fatto
La vicenda trae origine da una sentenza del Tribunale di Campobasso, in funzione di giudice del lavoro, che aveva condannato l’A.S.RE.M., quale ente preposto alla gestione liquidatoria della disciolta ASL n. 4 Basso Molise, alla rideterminazione del fondo di risultato dei dirigenti medici del S.S.N.. Il giudicato si è formato a seguito della declaratoria di inammissibilità dell’appello da parte della Corte d’Appello di Campobasso e del rigetto del ricorso per cassazione.
Non avendo l’amministrazione provveduto al pagamento, gli interessati, o gli eredi, hanno ottenuto dal Tribunale di Larino tre decreti ingiuntivi, divenuti esecutivi e non opposti, nei confronti della Gestione Liquidatoria. Poiché il pagamento non è comunque intervenuto, i creditori hanno proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR, chiedendo l’accertamento dell’inadempimento e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente verificato l’ammissibilità dell’azione, richiamando il consolidato orientamento per cui il decreto ingiuntivo esecutivo è equiparato alle sentenze passate in giudicato e costituisce valido titolo per il ricorso in ottemperanza. Ha inoltre accertato il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica dei titoli esecutivi all’indirizzo PEC dell’amministrazione.
Nel merito, il Collegio ha rilevato che l’amministrazione intimata non si è costituita e non ha fornito alcun elemento per dimostrare l’avvenuto adempimento. Ha pertanto accertato l’obbligo del Direttore Generale dell’A.S.RE.M., in qualità di Commissario liquidatore, di dare integrale esecuzione ai decreti ingiuntivi, ordinando il pagamento delle somme dovute nel termine di sessanta giorni.
Per l’eventualità di un perdurante inadempimento, il TAR ha nominato sin d’ora un commissario ad acta, individuato ratione muneris nel Direttore del Dipartimento Amministrativo dell’A.S.RE.M., con facoltà di delega, il quale dovrà provvedere all’esecuzione del giudicato su istanza di parte nell’ulteriore termine di sessanta giorni.
Il Collegio ha infine escluso, allo stato, la sussistenza dei presupposti per la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., in considerazione della nomina del commissario, salva la possibilità di una diversa valutazione in caso di mancata collaborazione dell’amministrazione. Le spese di lite sono state poste a carico della soccombente e liquidate con distrazione in favore del procuratore antistatario.
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Nota della Redazione
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