Graduatoria emergenza sfratti: morosità incolpevole solo nei casi tipizzati (TAR Toscana n. 676 del 03.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’inserimento nella graduatoria per l’emergenza sfratti presuppone una morosità incolpevole riconducibile a una delle fattispecie tipizzate dall’art. 14, comma 3, legge reg. Toscana n. 2/2019. Non integra il requisito la generica allegazione di una sopravvenuta difficoltà economica, né la deduzione di una causa di indebolimento reddituale riferita a un soggetto estraneo al nucleo familiare. Spetta al richiedente allegare e provare la riduzione della capacità reddituale intervenuta dopo la stipulazione del contratto di locazione. In difetto, il rigetto dell’istanza è legittimo e l’eccesso di potere per difetto di istruttoria o travisamento non è configurabile.

Il Fatto

La ricorrente aveva proposto istanza al Comune di Firenze per l’inserimento nella graduatoria Emergenza Sfratti, avendo avuto notizia dell’esecuzione, programmata per il 30 maggio 2022, di uno sfratto per morosità relativo all’immobile in precedenza condotto in locazione. L’amministrazione comunicava il preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis legge n. 241/1990, rilevando che non emergeva alcun calo di reddito tra il 2019 e l’anno precedente e che la causa addotta dalla richiedente — il contributo del figlio venuto meno per licenziamento conseguente alla chiusura dell’attività alberghiera — era estranea alla normativa e comunque successiva all’inizio della morosità. Le osservazioni non modificavano l’esito: il provvedimento definitivo rigettava l’istanza.

La ricorrente impugnava il diniego davanti al TAR Toscana, denunciando la violazione dell’art. 14, comma 3, legge reg. Toscana n. 2/2019 e dell’art. 11, comma 2, del Regolamento comunale, oltre a profili di eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria e per travisamento dei fatti. Il Comune si costituiva chiedendo il rigetto. Dopo il decreto monocratico n. 333/2022, l’amministrazione riesaminava la domanda confermando il diniego, e con l’ordinanza n. 381/2022 il Tribunale respingeva l’istanza cautelare.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo di riferimento, individuandolo nell’art. 14 della legge reg. Toscana n. 2/2019 e nell’art. 11 del Regolamento comunale. La norma regionale consente ai Comuni di disporre utilizzi provvisori di alloggi di edilizia residenziale pubblica a favore di nuclei familiari in possesso dei requisiti di accesso che necessitino di risolvere in via emergenziale il proprio disagio abitativo derivante da fattispecie tassativamente indicate.

Tra queste rileva, per quanto di interesse, la morosità incolpevole come definita dal comma 3 della stessa disposizione: perdita del lavoro per licenziamento, accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell’orario, cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale, mancato rinnovo di contratti a termine o atipici, cessazione di attività libero-professionali o di imprese.

Il Tribunale osserva che la motivazione addotta nell’istanza non era suscettibile di rientrare in alcuna di tali ipotesi. La richiedente aveva fondato la propria situazione sull’insufficienza dell’assegno sociale percepito e sul venir meno del contributo del figlio, licenziato a seguito della chiusura dell’hotel presso cui lavorava. L’amministrazione aveva già evidenziato, nel preavviso di rigetto, l’assenza di una causa riconducibile all’art. 14, comma 3, o ad essa assimilabile.

Il Collegio aggiunge un duplice rilievo. Da un lato, la capacità reddituale della ricorrente non risultava essersi ridotta, non potendosi dare rilievo alla posizione del figlio, estraneo al nucleo familiare. Dall’altro, l’argomentazione riferita all’emergenza Covid era irrilevante non solo perché concernente il figlio, ma anche perché l’inizio della morosità, indicato nel maggio 2019, era antecedente alla data di avvio dell’emergenza sanitaria, individuata nel 31 gennaio 2020 dalla delibera del Consiglio dei Ministri.

Ne consegue che la condizione di morosità non integra i presupposti della disciplina regionale e che non è stata allegata né provata alcuna riduzione della capacità reddituale sopravvenuta alla stipulazione del contratto. Il ricorso è pertanto infondato e viene respinto, con compensazione delle spese in considerazione della particolarità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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