Revisione prezzi nei contratti di durata e giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (TAR Toscana n. 632 del 31.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 115 del d.lgs. n. 163/2006 riconosce in capo all’affidatario di un servizio ad esecuzione periodica o continuativa un diritto pieno e incondizionato alla revisione dei prezzi, non subordinabile a condizioni, termini o decadenze pattizie. La clausola di revisione periodica integra una norma imperativa, non derogabile in via negoziale, che si inserisce automaticamente nel contratto ai sensi degli artt. 1339 e 1419 cod. civ., restando nulle le previsioni difformi. Il diritto alla revisione è soggetto unicamente al termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, cod. civ. La spettanza del compenso revisionale presuppone una determinazione amministrativa di accertamento dei presupposti e di quantificazione: solo da tale provvedimento sorge la pretesa creditoria e, in caso di ritardato pagamento, decorrono gli interessi moratori, non retroagibili alla scadenza dei corrispettivi.
Il Fatto
Una società affidataria del servizio di pulizia, in forza di una convenzione Consip e di un ordinativo di fornitura emesso da una struttura dell’Arma dei Carabinieri, ha eseguito la prestazione dall’aprile 2016 al 31 dicembre 2020. Nel settembre 2023 la società ha chiesto il riconoscimento della revisione prezzi per il periodo dal settembre 2018 al dicembre 2020, invocando i conteggi basati sull’indice FOI.
L’amministrazione ha opposto un diniego con una nota del settembre 2023, leggendo la clausola contrattuale come fonte di un termine di decadenza e subordinando il riconoscimento a una richiesta preventiva da valere solo per l’annualità successiva. La società ha impugnato la nota davanti al TAR Toscana, chiedendo l’accertamento del diritto alla revisione, l’annullamento del diniego e la condanna al pagamento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente aderito all’orientamento del Consiglio di Stato sulla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di revisione prezzi, richiamando la sentenza della VII sez. del Cons. St. n. 4662 del 2025. La questione era già stata oggetto di sospensione in attesa della definizione del giudizio di appello sulla giurisdizione, poi risolta nel senso indicato.
Nel merito il ricorso è stato ritenuto fondato. Il TAR ha richiamato la giurisprudenza amministrativa (T.a.r. Puglia, Bari, n. 614 del 2025 e n. 858 del 2025) che riconosce il diritto all’adeguamento dei prezzi a partire dal secondo anno di attività. L’art. 115 del d.lgs. n. 163/2006 è norma speciale e imperativa, applicabile in via diretta e immediata anche in contrasto con la lex specialis di tenore non collimante.
La clausola di revisione periodica è stata qualificata come norma imperativa, non derogabile in via pattizia, che integra la volontà negoziale difforme mediante il meccanismo dell’inserzione automatica di cui agli artt. 1339 e 1419 cod. civ.; le previsioni difformi sono nulle (richiamate Cons. Stato, Sez. III, n. 4985/2018, T.A.R. Campania, Sez. V, n. 6048/2018, T.R.G.A. Trento n. 153/2015). Il compenso revisionale tutela l’interesse pubblico a che nei contratti di durata l’aumento dei costi non peggiori la qualità della prestazione (cfr. T.A.R. Lombardia n. 363/2019); il C.G.A.R.S. n. 136/2018 ha ribadito che il diritto è pieno e incondizionato e non può essere subordinato a formalità o decadenze.
Il TAR ha poi escluso che l’art. 9.4 del Capitolato introduca una decadenza: la clausola impone solo l’avvio del procedimento su formale comunicazione del fornitore e dal secondo anno contrattuale, e non un termine sanzionatorio. Il diritto resta quindi sottoposto unicamente alla prescrizione quinquennale. Il ricorso è stato accolto, con annullamento della nota impugnata e riconoscimento del diritto alla revisione per il periodo settembre 2018 – dicembre 2020.
Quanto agli interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002, il Collegio li ha riconosciuti solo dalla pubblicazione della sentenza fino al soddisfo, disattendendo la decorrenza più favorevole invocata dalla ricorrente. Poiché l’amministrazione è titolare del potere di accertare i presupposti e di determinare l’importo del compenso revisionale, la pretesa creditoria sorge solo con il provvedimento che lo riconosce (T.a.r. Puglia, Lecce, n. 338 del 2026; T.a.r. Campania, Napoli, Sez. IX, n. 578 del 2025). Le spese sono seguite la soccombenza verso il Ministero e la struttura resistenti, con compensazione verso la centrale di committenza per il ruolo marginale rivestito.
Nota della Redazione
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