Attivazione della Carta del docente in ottemperanza al giudicato (TAR Campania n. 1426 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza ex art. 112 ss. cod. proc. amm. costituisce la sede naturale per ottenere l’esecuzione coattiva del giudicato che abbia condannato l’amministrazione all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente. Decorso inutilmente il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, conv. con modif. dalla legge n. 30/1997, la mancata prova dell’avvenuta esecuzione da parte dell’amministrazione legittima l’accoglimento del ricorso. In caso di persistente inottemperanza, la nomina anticipata del commissario ad acta costituisce legittimo strumento per garantire l’effettività della tutela, potendo il commissario compiere ogni atto necessario, incluse le variazioni di bilancio, senza che la carenza di fondi possa rappresentare ostacolo all’esecuzione del giudicato.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Salerno la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2019/2020 e 2022/2023, per l’importo complessivo di € 1.000,00. Nonostante l’avvenuta notifica del titolo in data 03.06.2025 e il decorso del termine dilatorio di legge, l’amministrazione non aveva provveduto all’esecuzione della sentenza, ormai passata in giudicato.
La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo che fosse ordinato all’amministrazione di conformarsi al giudicato e che fosse nominato un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti per l’azione di ottemperanza, riscontrando l’avvenuto passaggio in giudicato della sentenza azionata, comprovato dalla relativa attestazione della Cancelleria, nonché la regolare notifica del titolo all’amministrazione e il decorso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
Nel merito, il Collegio ha rilevato che l’amministrazione, pur costituendosi in giudizio, non aveva fornito alcuna prova dell’avvenuta esecuzione delle statuizioni contenute nel dispositivo della sentenza, non dimostrando né la consegna della Carta né l’accredito della somma dovuta. Tale mancata prova ha determinato l’accoglimento del ricorso.
Il Tribunale ha pertanto ordinato all’amministrazione di provvedere all’attivazione della Carta elettronica per l’importo di € 1.000,00 entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, è stato nominato sin d’ora il commissario ad acta nella persona del Dirigente della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega, il quale dovrà insediarsi su istanza della parte ricorrente e completare l’esecuzione entro ulteriori novanta giorni.
Il Collegio ha precisato che il commissario dovrà provvedere a tutte le attività necessarie, comprese le modifiche di bilancio e le fasi di impegno, liquidazione e pagamento, evidenziando come l’esaurimento dei fondi o la mancata disponibilità di cassa non costituiscano legittimo impedimento all’esecuzione del giudicato. Ha infine disposto la condanna dell’amministrazione alle spese di lite, liquidate in € 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori della ricorrente.
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Nota della Redazione
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